CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2020, n. 1296
Tributi – Imposta di registro – Sentenza di condanna dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della società – Registrazione a debito ex art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 116 del 2008, il Tribunale di Tortona, accogliendo l’azione di responsabilità promossa dalla O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci della società, condannava tutti (ad esclusione di R.G.E.) al risarcimento dei danni, nella diversa misura per ciascuno di essi quantificata, oltre al pagamento delle spese di lite.
La registrazione della sentenza veniva effettuata previo pagamento della somma di € 33.542,00, per la parte della condanna che riguardava i sindaci della O.M.T., avendo l’Agenzia delle entrate ritenuto operante il disposto dell’art. 59, lett. d) d.P.R. n. 131 del 1986 solo per la restante parte della condanna, che riguardava gli amministratori della società.
La O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria presentava quindi richiesta di rimborso, affermando che anche i fatti riconducibili ai sindaci avevano rilevanza penale, ma la richiesta veniva respinta dall’Agenzia delle entrate, che evidenziava come fosse stato il Cancelliere del Tribunale di Tortona a chiedere solo la registrazione a debito parziale, aggiungendo che era quest’ultimo l’unico legittimato a formulare la richiesta di prenotazione a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d) d.P.R. n. 131 del 1986.
La contribuente impugnava il diniego per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione del provvedimento, che non teneva conto delle ragioni poste a fondamento della domanda di rimborso; 2) mancata indicazione del responsabile del procedimento; 3) violazione dell’art. 59, lettera d), d.P.R. n. 131 del 1986.
Costituitasi l’Agenzia delle entrate, la CTP di Alessandria rigettava il ricorso e la decisione veniva confermata in appello.
La CTR riteneva che il provvedimento di diniego fosse sufficientemente motivato e non lesivo del diritto di difesa della ricorrente, aggiungendo che, per vari motivi, anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento non era causa di invalidità dell’atto.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, la CTR rilevava che dalla sentenza del giudice civile non emergevano fatti costituenti reato addebitabili ai sindaci, avendo il giudice escluso l’equiparazione del ruolo assunto da questi ultimi a quello degli amministratori.
Rilevava inoltre l’intervenuto accertamento in sede civile di condotte omissive dei sindaci, dalle quali, secondo la CTR, avrebbero potuto derivare contributi al dissesto colposi, non punibili in sede penale.
Avverso tale sentenza la O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita per poter partecipare all’udienza di discussione.
Il PM ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni.
La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 7 I. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR considerato sufficiente la motivazione di un diniego di rimborso, che non ha preso in considerazione le ragioni dell’istanza, dimostrando un pregiudiziale rifiuto del suo esame.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., riferito all’art. 7 I. n. 212 del 2000 e all’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR deciso in base ad una ritenuta integrazione postuma della motivazione del diniego, introdotta soltanto in giudizio e in contrasto con la motivazione originaria.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la CTR escluso la totale prenotazione a debito, in presenza di una sentenza del giudice civile che aveva statuito sul risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato.
La ricorrente ha in particolare affermato che la CTR avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’astratta riconducibilità dei fatti accertati a fattispecie costituenti reato, mentre invece aveva dato erroneo rilievo all’esito del giudizio, ove veniva operata una distinzione tra la responsabilità degli amministratori e la responsabilità dei sindaci, anche se i fatti addebitati erano gli stessi e i sindaci erano poi stati condannati in solido con gli amministratori al risarcimento del danno (per importi diversi, a secondo del diverso contributo dato).
Sotto un altro profilo, la stessa ricorrente ha pure evidenziato che, pur ammettendo la rilevanza, ai fini dell’imposta di registro, della distinzione tra le diverse responsabilità, tale considerazione non avrebbe dovuto portare a ipotizzare un diverso grado di protezione per il danneggiato, quando il danno ha comunque origine da un comune e infedele assolvimento dei rispettivi compiti di amministratori e sindaci.
La medesima ricorrente ha poi rilevato che la CTR, sostituendosi al giudice penale nel valutare le condotte, ha erroneamente fatto derivare dalla natura omissiva dei comportamenti addebitati ai sindaci l’automatica conseguenza della natura colposa del contributo al dissesto, di regola non punibile in sede penale.
4. Per ragioni di economia processuale deve essere esaminato il terzo motivo di impugnazione, che è fondato e assorbe gli altri motivi.
4.1. Com’è noto, l’art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lettera d) dell’articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
La Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato che la ratio dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989).
Nei casi in esame dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell’art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R..
La medesima Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, l’art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (v. ancora Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989).
In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che la norma dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014).
Ovviamente non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno ed altri no (v. ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007).
Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente.
In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta.
Ai fini della prenotazione a debito infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili.
4.2. Nel caso di specie, il giudice di merito risulta avere fondato la decisione sulla considerazione che i sindaci andavano condannati al risarcimento del danno perché, pur essendovi obbligati, non si sono efficacemente attivati per impedire le condotte penalmente rilevanti degli amministratori, che hanno portato al dissesto della società.
È evidente dunque che i fatti sono gli stessi, ma diversi sono i titoli di responsabilità ai fini del risarcimento.
Deve pertanto ritenersi contraria al disposto dell’art. 59, lett. d) d.P.R. n. 131 del 1986 la distinzione operata dalla CTR tra la condotta commissiva e quella omissiva dei sindaci, sussistendo comunque obiettivamente fatti costituenti reato, che, a diverso titolo, comportano l’obbligo del risarcimento del danno degli amministratori e dei sindaci.
Il motivo di ricorso, come esposto nel primo profilo di censura, deve pertanto essere accolto.
Gli ulteriori profili sopra richiamati sono assorbiti dalla statuizione come sopra effettuata.
5. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di impugnazione, nei termini sopra evidenziati, e la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto.
Poiché non sono necessari accertamenti in fatto, né risultano ulteriori profili controversi, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso in primo grado.
Tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate e del consolidarsi in corso di causa del richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, le spese dei gradi di merito devono essere compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono invece la soccombenza.
P.Q.M.
– accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;
– compensa le spese dei gradi di merito;
– condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla OMT s.r.l. in amministrazione straordinaria le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17623 - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci per danno patrimoniale e sospensione facoltativa, ex art. 337, co. 2, cod. proc. civ., del giudizio di responsabilità in attesa dell'…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23200 depositata il 31 luglio 2023 - Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19117 del 14 giugno 2022 - L'accertamento nei confronti del socio, di una società di capitale a ristretta base, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24848 - In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 gennaio 2019, n. 345 - In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19571 del 17 giugno 2022 - In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…