CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2020, n. 1396 – Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ma a tal fine è comunque necessario verificare che l’attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia