CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 luglio 2019, n. 19661 – Secondo la normativa ratione temporis vigente, nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l’art. 18 della legge nr. 300 del 1970, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 2110, comma 2, cod.civ., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall’art. 8 della legge nr. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile