CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 maggio 2018, n. 12554
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità – Sgravi contributivi per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato – Cumulabilità dei benefici
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 28 aprile 2011, ha accolto il gravame proposto dalla s.p.a. D.I.T. (già T.O.M. s.r.I.) e, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto della predetta società agli sgravi contributivi per l’assunzione, a tempo indeterminato, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (ex art. 25, comma 9, legge n. 223 del 1981), pur trattandosi dei medesimi lavoratori, riassunti a distanza di tempo, in quanto iscritti alle liste di mobilità, per i quali la società aveva già beneficiato degli sgravi per l’assunzione, a tempo determinato, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (ex art. 8, comma 2 legge n. 223 cit.).
2. Per la Corte di merito si trattava di sgravi autonomi gli uni dagli altri e la sequenza temporale, con l’avvicendamento dei rapporti lavorativi a termine e l’assunzione, a tempo indeterminato, dalle liste di mobilità, dei medesimi lavoratori, andava sussunta nelle due distinte previsioni normative conseguendone il diritto al cumulo dei benefici previsti dalle citate disposizioni.
3. A tanto la Corte perveniva con i seguenti argomenti: le improvvise contingenze del mercato, alla scadenza dei rapporti a tempo determinato, ben potevano fondare l’esigenza di uno stabile incremento del numero degli occupati, favorendo il reimpiego del personale in mobilità; la società avrebbe comunque fruito di trenta mesi complessivi di sgravio contributivo se, conclusi i rapporti a termine, avesse assunto, a tempo indeterminato, altro personale in mobilità, in luogo di quei lavoratori reiscritti alle liste di disoccupazione alla cessazione del rapporto lavorativo a termine; non vi erano ragioni ostative alla fruizione, in tempi successivi, dei due benefici, in difetto, peraltro, di prova di un concerto fraudolento fra la società e i dipendenti reiscritti alla mobilità al termine del primo rapporto lavorativo.
4. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con un unico motivo, cui resiste la s.p.a. D.I.T., con controricorso.
Ragioni della decisione
5. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l’INPS reputa erronea e contraria alla ratio legis l’opzione interpretativa, seguita dalla Corte di merito, nel senso della cumulabilità di due benefici premiali, per l’assunzione dalle liste di mobilità, di lavoratori a tempo determinato (art. 8, co. 2 I.n. 223 del 1981), e a tempo indeterminato (art.25, co. 9 I.n.223 del 1981), con un’inammissibile interpretazione estensiva della disciplina derogatoria delle obbligazioni contributive.
6. Il ricorso è fondato.
7. La fonte normativa che regola gli sgravi contributivi, della cui cumulabilità si controverte, è costituita dalla legge n. 223 del 1991 che ha introdotto, nell’ordinamento, due distinte previsioni e misure per favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati ed iscritti alle liste di mobilità, con gli articolo 8, comma 2, e 25, comma 9.
8. L’articolo 8, comma 2 recita: «i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4».
9. L’art. 25, comma 9 dispone: «per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, è per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni».
10. La prima delle richiamate disposizioni contempla l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e l’eventuale conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nello svolgimento del rapporto lavorativo; la seconda disciplina direttamente l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in mobilità.
11. Ad entrambe le previsioni è sottesa la ratio premiale, volta ad incentivare le assunzioni di lavoratori in mobilità con contratto a tempo indeterminato, attraverso la riduzione degli oneri contributivi, anche con la previsione di una ipotesi speciale di assunzione a termine, connotata ex lege dal solo requisito soggettivo del lavoratore (lo stato di disoccupazione e la sua iscrizione nelle liste di mobilità) e disciplinata esclusivamente dal richiamato articolo 8, con l’ulteriore incentivo per agevolare la prosecuzione, volontaria e pattizia, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro attraverso la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato (cfr., in tema, Cass. 5 dicembre 2007, n. 25315).
12. L’intervento premiale voluto dal legislatore è stato calibrato graduando il beneficio all’entità dell’incremento occupazionale: con l’assunzione a tempo determinato le agevolazioni contributive risultano meno consistenti (dodici mesi) rispetto a quelle fruibili per le assunzioni a tempo indeterminato (diciotto mesi) con le quali si realizza un incremento occupazionale più stabile; del pari ulteriori dodici mesi (così per complessivi ventiquattro mesi) possono aggiungersi in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto a termine in corso di svolgimento.
13. La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, non può equipararsi, agli effetti della disciplina in esame, ad un’assunzione immediata del lavoratore in mobilità, come assume la società intimata trasfondendo l’ipotesi contemplata dall’articolo 8 in quella prevista dall’articolo 25: solo con l’assunzione diretta a tempo indeterminato del lavoratore disoccupato in mobilità si realizza, invero, l’incremento occupazionale voluto dal legislatore attraverso la riduzione, pur di ottenere tale risultato, ad una parte degli oneri contributivi.
14. Trattandosi di sgravi contributivi non va trascurato, nell’interpretazione delle due disposizioni all’esame della Corte, il carattere eccezionale delle norme derogatorie delle obbligazioni contributive, come tali non suscettibili di interpretazione estensiva (art.14 disp.prel. cod.civ.).
15. L’interpretazione accolta dalla Corte perugina comporterebbe da un lato l’elisione del dettato dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 – che introduce un requisito temporale imprescindibile, e dunque costitutivo, per la fruizione del doppio sgravio contributivo, vale a dire la trasformazione del contratto nel corso di svolgimento del contratto a termine – e dall’altro il paradossale risultato per il quale il datore di lavoro fruirebbe di trenta mesi di contribuzione agevolata (dodici per l’assunzione a termine e diciotto per la successiva assunzione a tempo indeterminato) godendo di un incentivo maggiore rispetto al datore di lavoro che, per l’assunzione fin dall’origine, stabilmente, di lavoratori in mobilità beneficerebbe soltanto di diciotto mesi.
16. L’obiezione della società, di fruire complessivamente di trenta mesi di beneficio, che assuma o meno due diversi lavoratori, e di ravvisare nella criticata e diversa opzione interpretativa un disvalore verso il lavoro a tempo determinato, non trova alcun fondamento normativo contrapponendosi, piuttosto, al chiaro dettato normativo che, come già esposto, ha conservato, nell’ordinamento, un’ipotesi speciale di contratto a termine connotata dal solo peculiare requisito soggettivo del lavoratore (disoccupato ed iscritto alle liste di mobilità) prevedendone, e favorendone, la conversione in contratto a tempo indeterminato prima della scadenza del termine.
17. Infine va rimarcato che il legislatore del 1991 ha introdotto previsioni espresse a favore del cumulo di benefici contributivi, come nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 (riportato nel paragrafo 6 che precede) in riferimento al contributo di ulteriori dodici mesi (per la conversione del contratto a termine in corso di svolgimento) «in aggiunta» a quello previsto per l’assunzione a tempo determinato, e non risulta eguale esplicita previsione dalla quale trarre fondamento normativo al cumulo di sgravi preteso dalla società.
18. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda e l’opposizione a decreto ingiuntivo.
19. L’esito alterno dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese dei giudizi di merito; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e l’opposizione a decreto ingiuntivo; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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