CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 maggio 2020, n. 9489 – La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto – sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742 e 1753 cod. civ., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale