CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 marzo 2019, n. 8207 – Il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dal d.lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31