CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 marzo 2019, n. 8207
Rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto – Rapporto giuridico in relazione al quale era già intervenuto un giudicato formale – Riconoscimento per il periodo fino alla data del deposito del ricorso introduttivo di quel giudizio – Spettanza della rivalutazione per il periodo successivo, in base alla sola permanenza del rapporto di lavoro – Intervenuto giudicato non può avere effetti preclusivi nel successivo giudizio – Giudizi che non hanno coincidenza di oggetto, perché riferiti a due diversi periodi lavorativi, ancorché relativi al medesimo rapporto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 maggio 2013, ha accolto l’appello proposto da C. A. ed altri litisconsorti, nei confronti dell’INPS e avverso la sentenza di primo grado, e ha riconosciuto il diritto dei predetti litisconsorti alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, alla stregua dell’art. 13, comma 8, legge n.257 del 1992, per il periodo lavorativo svolto, dal 31 luglio 1999 al 21 febbraio 2007, alle dipendenze della s.p.a. B. Costruzioni.
2. Per la Corte di merito, trattandosi di rapporto giuridico di durata connotato da obbligazioni periodiche di pagamento, in relazione ad un segmento del quale era già intervenuto un giudicato formale, il diritto alla rivalutazione contributiva andava riconosciuto anche per il periodo di causa, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli che, in accoglimento di analogo ricorso, aveva accertato il rischio ambientale presso la sede lavorativa e la concedibilità del beneficio dalla data di assunzione fino al deposito del ricorso di primo grado (1998).
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, A ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, C. A. ed altri litisconsorti.
Ragioni della decisione
4. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 2909 cod.civ., dell’art. 324 cod.proc.civ., dell’art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n.257, l’Istituto si duole che la Corte di merito abbia ritenuto il precedente giudicato, relativo al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto fino alla data del deposito del ricorso introduttivo di quel giudizio (1998), idoneo a rendere pacifica la spettanza della medesima rivalutazione per il periodo successivo, grazie alla sola permanenza del medesimo rapporto di lavoro.
5. Il ricorso, ammissibile per essere riportati i passi salienti della motivazione censurata e corredato di quesito finale non suscettibile di sindacato (stante l’inapplicabilità, ratione temporis, dell’art. 366-bis cod.proc.civ.) è fondato.
6. E’ incontroverso, tra le parti, che il primo giudizio (definito con sentenza passata in giudicato) e quello di cui all’odierna causa abbiano ad oggetto periodi di lavoro diversi in relazione ai quali è stato chiesto il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto (nel precedente giudizio, il periodo di interesse giungeva fino al 1998; nell’attuale, il periodo di interesse è dal 1999 fino al 2007).
7. Come da questa Corte più volte affermato in una ipotesi del genere il formarsi del giudicato in ordine alla prima controversia non ha effetto preclusivo con riguardo alla seconda, giacché il principio secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto o negozio giuridico, la risoluzione di una questione, di fatto o di diritto, che costituisca la premessa o il fondamento logico – giuridico della decisione di uno di essi preclude il riesame, nell’altro processo, dello stesso punto accertato o risolto, può operare solo con riferimento a due giudizi che abbiano coincidenza di oggetto, cosa che non si verifica quando essi hanno invece ad oggetto due diversi periodi lavorativi, ancorché relativi al medesimo rapporto (cfr. Cass. 12 maggio 1999, n. 4725; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3628; Cass.23 dicembre 2016, n. 26922).
8. Del resto, il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, come nella specie l’accertamento dell’esposizione qualificata all’amianto per il periodo dal luglio 1999 in poi (cfr. Cass. 25 settembre 2007, n. 19720; Cass. 10 ottobre 2007, n. 19720; Cass. 17 marzo 2015, n. 5264).
9. L’intervenuto giudicato non poteva, pertanto, avere effetti preclusivi nel successivo giudizio instaurato al fine di ottenere il riconoscimento dell’esposizione qualificata e la conseguente rivalutazione contributiva per il periodo dal luglio 1999 in poi.
10. Si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte interpreta la norma contenuta nella legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie c festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dal d.lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 (v. Cass. 30 luglio 2010, n. 17916).
11. In particolare, la Corte ha ritenuto che detta disposizione non consente la rivalutazione dell’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (cioè l’intero periodo di assicurazione all’INAIL nel quale è ricompreso, tra i tanti, anche il rischio dell’amianto), atteso che, da un lato, l’estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall’altro, l’espressione «intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto» deve essere inteso – alla luce delle finalità proprie della L. n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2000 – come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, quale è soltanto il periodo in cui vi sia stata una esposizione qualificata al rischio di asbesto (cfr. Cass. 6 aprile 2002, n. 4950; Cass. 29 maggio 2014, n. 12126).
12.In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi al già riportato principio di diritto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
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