CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2018, n. 30264 – In difetto d’una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall’autonomia privata, vige il principio della libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, e che la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso ed il recesso unilaterale