CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2022, n. 27783
Socio lavoratore di cooperativa – Differenze retributive – Prescrizione – Decorso in costanza di rapporto
Rilevato
– che, con sentenza del 28 gennaio 2020, la Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore di parziale accoglimento della domanda proposta da G.S. nei confronti della T.S. 84 Società cooperativa a r. I., avente ad oggetto il pagamento in favore dell’istante che aveva operato alle dipendenze della Società cooperativa quale “socio lavoratore” del compenso per lavoro straordinario e ferie non godute, delle retribuzioni dal settembre al novembre 2011, della 13^ e 14^, in parziale riforma della predetta decisione rideterminava in riduzione le somme riconosciute in prime cure a titolo di differenze retributive e TFR;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto operante la prescrizione dei crediti del lavoratore trattandosi di rapporto di lavoro subordinato assistito da stabilità ed estinti pertanto tutti i crediti anteriori al 9.10.2006, per essere il primo atto interruttivo datato 10.10.2011, dovuto in quei limiti il compenso per lavoro straordinario essendone risultati provati lo svolgimento e la durata, non dovuta in quanto non richiesta e comunque erogata l’indennità di trasferta con detrazione delle somme a tale titolo computate in sede di CTU;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso la Società cooperativa, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il S. non ha svolto difesa alcuna;
– che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
– che il ricorrente ha poi depositato memoria;
Considerato
– che con il primo motivo, così rubricato “Error in iudicando – Violazione degli artt. 100 e 360, n. 3, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.” il ricorrente principale lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per il quale il rapporto del socio lavoratore sarebbe assistito da stabilità ed implicherebbe l’operatività nel corso del rapporto della prescrizione estintiva di durata quinquennale;
– che con il secondo motivo, così rubricato “Error in iudicando – Violazione degli artt. 100 e 360, nn. 4 e 5, c.p.c.. Contraddittorietà ed erroneità della motivazione per inesatta determinazione della CTU posta a base della decisione”, il ricorrente principale imputa alla Corte territoriale il travisamento della CTU espletata in prime cure, cui pure la stessa Corte fa riferimento, nella parte in cui, erroneamente, a detta del ricorrente, la Corte assume essere state computate somme dovute a titolo di indennità di trasferta dichiarate non spettanti e pertanto sottratte dal conteggio operato in perizia;
– che con il terzo motivo, così rubricato “Error in iudicando in palese violazione degli artt. 100 e 360, n. 3, c.p.c.”, il ricorrente principale censura il pronunciamento della Corte territoriale relativamente all’affermazione per cui l’indennità di trasferta non sarebbe dovuta;
– che, dal canto suo, la Società cooperativa, ricorrente incidentale, con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della disposta compensazione per un terzo delle spese del giudizio di appello;
– che il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 17989/2018 alle cui argomentazioni qui ci si richiama integralmente) secondo cui “in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l’onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto“;
– che quanto al secondo ed al terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione deve rilevarsi l’infondatezza del secondo motivo, risultando dai conteggi riportati da pag. 15 a 23 del ricorso per cassazione il computo di differenze retributive a titolo di trasferta (vedi colonne “valore trasferta” e “maturato trasferta”) e l’inammissibilità del terzo motivo che palesemente non si misura con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che nega le differenze retributive, come detto, risultanti a titolo di indennità di trasferta dal conteggio qui trascritto dal ricorrente, non in quanto non spettanti a termini di contratto, ma in quanto non fatte oggetto di domanda e comunque insussistenti per essere risultate puntualmente erogate in busta paga;
– che inammissibile risulta anche l’unico motivo di ricorso incidentale censurando la disposta compensazione pro quota delle spese di lite tra le parti, legittimamente assunta sulla base del criterio della reciproca soccombenza e come tale insindacabile in questa sede
– che pertanto, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, con compensazione pro quota delle spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità compensate per 1/3 e liquidate per l’intero in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dei comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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