CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 agosto 2018, n. 21034 – L’annullamento per vizio di motivazione non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di  valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento