CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2020, n. 8088 – Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ai fini della TARI, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili