CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10833
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Richiesta di restituzione di beni mobili di asserita proprietà dei reclamanti – Istanza di reclamo – Rigetto – Richiesta attivabile in sede di verifica del passivo
Fatti di causa
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Vibo Valentia ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 26 legge fall., da N. e G.I. avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato del Fallimento I. s.r.I., di diniego della richiesta di restituzione per le vie brevi, ex art. 87 bis l. fall., di alcuni beni mobili di asserita proprietà dei reclamanti.
Il tribunale ha ritenuto, in via preliminare, inammissibile il reclamo, perché la richiesta di restituzione avrebbe potuto essere utilmente coltivata in sede di verifica dello stato passivo, ai sensi dell’art. 103 legge fall. Ha, ciò nonostante, esaminato e ritenuto infondate anche nel merito le doglianze dei reclamanti.
2. L’ordinanza, pubblicata il 2 aprile 2014, è stata impugnata da N. e G.I. con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a cinque motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Con ordinanza 34047/2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza per la novità delle questioni dedotte.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo i ricorrenti – lamentando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 41, 87bis e 103 legge fall., nonché dell’art. 111 Cost. – si dolgono dell’affermata inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione dei beni mobili con la procedura semplificata prevista dall’art. 87 bis cit.
2. Con i motivi successivi contestano le motivazioni di diritto e di fatto in base alle quali il tribunale ha ritenuto il reclamo infondato anche nel merito.
3. Il ricorso, come eccepito dalla curatela contrcíricorrente e come affermato anche dalla Procura generale nella sua requisitoria, va dichiarato inammissibile.
3.1 Secondo la giurisprudenza costante e consolidata espressa da questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111, settimo comma, Cost., è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci – o venga comunque ad incidere – su diritti soggettivi e che, dunque, se fosse sottratto ad impugnazione, arrecherebbe a colui il cui diritto è stato sacrificato un pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 2333/1982, Cass. nn. 2755/2002, 16984/2007, 10069/2010, 15949/011, 24155/014, 5738/2019).
3.2 Tali caratteri non ricorrono nel provvedimento reso dal G.D. ai sensi dell’art. 87 bis l. fall.; né, nella specie, il ricorso può essere esaminato al limitato fine di stabilire se sia o meno corretta la statuizione di inammissibilità del reclamo proposto dagli II. contro detto provvedimento, atteso che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha la stessa natura dell’atto cui il procedimento è preordinato e pertanto non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo se di tali caratteri quell’atto sia privo (S.U. Cass. S.U. n. 3073/2003; Cass. nn. 17917/012, 15341/012, Cass. nn. 14100/013).
3.3 Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria del d.lgs. n. 5/2006, che ha introdotto l’art. 87 bis nel corpo della legge fallimentare, la norma tende ad “assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali e di semplificazione” con riguardo a diritti personali o reali dedotti dai terzi “chiaramente riconoscibili” e, nel prevedere una deroga alla regola generale dell’obbligatorietà del procedimento disciplinato dall’art. 103 legge fall., ha il fine di agevolare la restituzione dei beni a questi ultimi in sede di inventariazione.
L’espressione “chiaramente riconoscibili” deve essere intesa, come sottolineato da attenta dottrina, nel senso che il diritto sui beni deve essere incontestato ed oggettivamente non contestabile, vale a dire certo al di là di ogni ragionevole dubbio, senza necessità di verifiche di una qualche complessità.
3.2.1 Se così è, allora si spiega anche la ragione per la quale il legislatore abbia previsto, al primo comma dell’articolo, che, una volta presentata l’istanza da parte del terzo, venga acquisito il consenso – vale a dire il parere favorevole – del curatore e del comitato dei creditori (anche “provvisoriamente nominato”), mancando il quale la restituzione non potrà essere disposta, ma che, viceversa, se reso in termini positivi, non potrà ritenersi vincolante per il g.d.
3.2.2 In definitiva, la procedura semplificata di restituzione regolata dalla disposizione in esame può ritenersi praticabile solo allorquando il diritto reale o di godimento sul bene sia agevolmente riconducibile al richiedente sulla base di una prova evidente e sia riconosciuto dal curatore e dal comitato dei creditori.
3.2.3 Viceversa, qualora curatore e comitato dei creditori non prestino il loro consenso alla restituzione o il g.d. ritenga il diritto sui beni non facilmente riconoscibile, il terzo richiedente dovrà attivare il procedimento previsto dall’art. 103 legge fall., con le conseguenze che ne derivano sul piano degli accertamenti probatori.
3.2.4 Risulta dunque evidente che il provvedimento di rigetto reso ai sensi dell’art. 87 bis cit. – che non preclude all’istante di ottenere la medesima tutela nella diversa sede della verifica del passivo, tramite la domanda di cui all’art. 103 legge fall., e che pertanto non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (endofallimentare) in ordine all’insussistenza del diritto reale o personale da questi vantato sui beni di cui chiede la restituzion e non ha natura decisoria né definitiva.
3.2.5 Ad identica conclusione deve giungersi, peraltro, anche nell’ipotesi in cui l’istanza ex art. 87 bis venga accolta, atteso che proprio le sopra descritte caratteristiche strutturali dello speciale procedimento previsto dalla norma (necessità del consenso del curatore e del comitato dei creditori; chiara riconoscibilità del diritto alle restituzioni; deroga espressa al regime probatorio ordinario per l’accertamento del diritto; semplificazione delle forme) depongono tutte nel senso di far ritenere il provvedimento assimilabile a quelli cautelari di cui all’art. 669 octies, 6° comma, cod. proc. civ., i quali, benché volti ad un accertamento provvisorio e non definitivo dei diritti controversi e privi di attitudine al giudicato, sono tuttavia idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.
La novità delle questioni trattate consiglia l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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