CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1852 – Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo e prevede l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo, ma non consentono che vengano prospettati in concreto rimedi che possano evitare la collocazione in mobilità