CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2020, n. 1468 – Le prestazioni di servizi sono soggette all’ IVA, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all’atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l’imposta