CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12302
Tributi – TARSU – Superfici tassabili – Sottotetto e cantina
Fatto
1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 3905 del 17 aprile 2018, pubblicata il 24 aprile 2018, ha confermato (sulla base di differenti ragioni e in dichiarato accoglimento dell’ «appello incidentale» della vittoriosa contribuente) la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 39/2016 di accoglimento (con annullamento dell’atto impositivo) del ricorso proposto dalla contribuente E.F., nei confronti del Comune di Avellino, in persona del Sindaco in carica pro tempore, legale rappresentante dell’Ente impositore, e nei confronti dell’Agente della riscossione A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso I’ avviso di accertamento recante il complessivo importo di € 6.093,00 a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in relazione al fabbricato di abitazione della ricorrente.
2. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con atto del 9 novembre 2018.
3. – La contribuente ha resistito mediante controricorso del 10 dicembre 2018.
4. – L’Ente impositore si è costituito con controricorso del 10 dicembre 2018.
Ragioni della decisione
1. – La Commissione regionale tributaria – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha motivato l’accoglimento del ricorso della contribuente (nel merito) osservando che era fondata la censura della parte per la inclusione tra le superfici tassate di quelle (non dichiarate) del sottotetto e della cantina.
In proposito la Commissione ha rilevato: come risulta dalla relazione tecnica dell’ing. A.R., prodotta dalla contribuente e non contesta dalla controparti, il sottotetto e la soffitta non sono adibiti ad abitazione; gli ambienti relativi sono « completamente vuoti », sprovvisti dell’impianto elettrico e di quello di riscaldamento; la cantina è priva dell’intonaco interno; la altezza del sottotetto (nel minimo pari a m. 0,80) lo rende impraticabile; sottotetto; secondo il d.P.R. 23 marzo 1998, n. 13, le pertinenze e gli accessori, con altezza inferire a m. 1,50, non sono computabili ai fini della determinazione della superficie catastale; e secondo l’art. 27 del Regolamento comunale i sottotetti con altezza inferiore a m. 2,00 non sono abitabili.
2. – L’Agente della riscossione ricorrente sviluppa tre motivi di ricorso.
2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 62 del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione agli artt. 112 e 277 cod. proc. civ. e in relazione all’art. 7 Regolamento comunale.
Il ricorrente censura la omessa considerazione del motivo di appello col quale era stato dedotto che, ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, la imposizione trova fondamento nella disponibilità dei locali occupati e non nella circostanza della loro destinazione ad abitazione; che il tributo è dovuto per la occupazione e la detenzione delle aree; che la disposizione regolamentare prevede apposita tariffa per le pertinenze delle abitazione e, specificamente, per le cantine.
2.2 – Col secondo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa motivazione e per omessa pronuncia e per inosservanza degli artt. 112, 132, primo comma, n. 4, e 277 cod. proc. civ.
L’Agente della riscossione deduce che la Commissione tributaria regionale ha trascurato di considerare che con l’atto di appello era stata fatta rilevare la impertinenza della « normativa catastale » di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, ai fini del tributo, il quale è, invece, disciplinato dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507.
2.3 – Col terzo motivo l’Agente della riscossione denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 e al regolamento edilizio comunale, nonché « vizio di motivazione », « omesso esame » e « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili».
Il ricorrente sostiene che l’improprio richiamo della normativa catastale e della normativa urbanistica si traduce nella violazione della legge che disciplina il tributo.
E soggiunge che, peraltro, in modo assolutamente contraddittorio la Commissione tributaria regionale non ha neppure tratto dalla (errata) premessa la necessaria conclusione della tassazione delle « superfici accessorie » quantomeno secondo le quote di computo fissate dalle richiamate disposizioni.
3. – I motivi di ricorso, suscettibili di congiunto esame per la stretta connessione delle questioni proposte, sono meritevoli di accoglimento nei sensi appresso indicati.
È assorbente la considerazione della violazione di legge nella quale è incorsa la Commissione tributaria regionale.
3.1 – Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti, il tributo «è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni » (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comportano una « presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti », alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, Rv. 575233 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 19469 del 15/09/2014, Rv. 632445 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).
Da tanto consegue che «sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione» (Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01).
3.3 – Orbene ai superiori principi – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è attenuta la Commissione tributaria regionale, avendo escluso la tassazione delle superfici litigiose, pacificamente occupate dalla contribuente, non ostante costei avesse omesso di presentare la prescritta denunzia e di instare per la esenzione.
3.4 – Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
E, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, né residuando questioni controverse – il Collegio decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.
4. – Le spese del presente giudizio – congruamente liquidate nel dispositivo a favore del ricorrente Agente della riscossione e a carico della controricorrente E.F. – seguono la soccombenza.
Mentre devono essere compensate le spese relativamente all’ Ente impositore controricorrente il quale, pur dimostrando di condividere le ragioni della ricorrente, non ha presentato proprie conclusioni, essendosi rimesso alla decisione della Corte.
5. – La considerazione della evoluzione della vicenda processuale consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro millecinquecento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; compensa le spese relativamente all’Ente impositore controricorrente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
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