CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 luglio 2018, n. 19513 – Il datore, pur in tema di misure non dettate espressamente dalla legge o da altra fonte equiparata, deve infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., “provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe”