CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 maggio 2019, n. 14035
Tributi – Giudizio di ottemperanza – Ricorso in cassazione – Ammissibilità – Contenuto del ricorso – Principio di autosufficienza – Violazione – Inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c.
Fatti di causa
B. B. adiva la C.T.R. della Sicilia richiedendo, ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa dalla medesima C.T.R. n. 914/3/17 del 15/3/2017, pronuncia già passata in giudicato.
Con sentenza n. 3955/3/17 dell’11/10/2017 la C.T.R. siciliana, in accoglimento del ricorso, ordinava all’agente della riscossione per la Provincia di Trapani (Riscossione Sicilia S.p.A.) di provvedere al pagamento immediato delle somme richieste dal B., in esecuzione della sentenza n. 914/3/17 del 15/3/2017.
Avverso tale decisione Riscossione Sicilia S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resistono con controricorso B. B..
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo Riscossione Sicilia S.p.A. deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.T.R. ravvisato nella menzionata sentenza n. 914/3/17 del 15/3/2017 un titolo per il rimborso di somme versate dal B., sebbene nessuna domanda di rimborso fosse stata originariamente avanzata dal contribuente o contenuta nella sentenza e, comunque, per l’inidoneità di una pronuncia di annullamento di atti viziati a dar luogo ad obblighi restitutori.
2. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1999, norma erroneamente applicata perché riferita somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite anche nei confronti dell’ente impositore, unico legittimato allo sgravio dei tributi.
3. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché, a norma dell’art. 70, comma 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, «Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento» e non già per pretesi vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
L’eccezione è infondata: infatti, «L’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23487 del 28/09/2018, Rv. 650511-01).
4. Il ricorso è, però, inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, «I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza» (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277-01); «il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto» (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398-01).
Le censure della parte ricorrente riguardano la pretesa errata lettura data dal giudice dell’ottemperanza alla sentenza della C.T.R. Sicilia n. 914/3/17 del 15/3/2017; in base ai suesposti principi, sarebbe stato onere della stessa parte riprodurre il testo della predetta pronuncia – oltre che di quella impugnata (riportata nell’atto escludendo parti essenziali: «la Commissione rileva dagli atti di causa che la sentenza di primo grado, nell’accogliere il ricorso dell’Avv. B. B., con l’annullamento degli atti impugnati non si riferisce solo al preavviso di fermo amministrativo e della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, bensì anche, come si deduce chiaramente dalla motivazione, alle cartelle sottese a tali atti; osserva che anche la sentenza di secondo grado, nel rigettare l’appello dell’ente di riscossione e per l’effetto annullare gli atti impugnati, in motivazione fa chiaro riferimento alle cartelle sottese …») – al fine di consentire a questa Corte di esaminare compiutamente le doglianze, consistenti nel travisamento della decisione oggetto di ottemperanza e nell’erronea attribuzione ad essa della qualità di titolo legittimante il rimborso.
5. Consegue a quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.
6. Sussiste altresì la responsabilità aggravata della ricorrente ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale ha agito – tramite il suo legale, del cui operato Riscossione Sicilia risponde verso la 7 controparte processuale ex art. 2049 cod. civ. – senza la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925-01): infatti, nel caso non viene in rilievo, ai fini dell’applicazione della citata disposizione, la mera inammissibilità del ricorso, bensì la palese violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. – che si traduce in errore grossolano – di regole di redazione dell’atto introduttivo che non possono essere ignorate da un difensore (a riguardo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18960 dell’8/6/2017).
Deriva da quanto ora esposto la condanna della ricorrente al pagamento della ulteriore somma di Euro 1.500,00 in favore del controricorrente.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a B. B. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché a pagare al controricorrente la somma di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.