CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 marzo 2018, n. 7276
Tributi – Accertamento – Spese di pubblicità – Notificazione tramite posta – Perfezionamento procedimento notificatorio
Fatti di causa
La s.r.l. F. impugnò l’avviso di accertamento ad essa notificato per iva, irpeg e irap in relazione all’anno d’imposta 2003, di cui ottenne l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale accolse parzialmente l’appello dell’Agenzia dichiarando legittimo l’accertamento impugnato, ad eccezione del rilievo concernente le spese di pubblicità.
Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui l’Agenzia non replica con difese scritte.
Ragioni della decisione
1. – Fondato, e con rilievo assorbente dei restanti, è il primo motivo di ricorso, col quale la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. (benché erroneamente la rubrica evochi il n. 5 del 1° comma dell’art. 360 c.p.c.), degli artt. 101 e 140 c.p.c., nonché degli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546/92, giacché, rileva, la Commissione tributaria regionale si è pronunciata nel merito sebbene mancasse agli atti la ricevuta della raccomandata che avrebbe dovuto corredare la notificazione dell’appello, avvenuta ex art. 140 c.p.c.
1.1. – Il motivo è fondato.
L’esame del fascicolo processuale ha consentito di constatare la mancanza della cartolina di ricevimento della raccomandata informativa che completa l’iter del procedimento notificatorio dell’appello, avvenuto ex art. 140 c.p.c.; e tale mancanza impedisce di poter considerare perfezionato l’iter.
1.2. – L’appello era dunque inammissibile, perché, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione ex art. 140 c.p.c., l’appellante aveva l’onere di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dava notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass., ord. 17 marzo 2017, n. 6918, coerente con sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627). Del resto si legge nella narrativa della sentenza impugnata che nel giudizio di appello la società non si è costituita.
2. – In accoglimento del motivo, va quindi cassata senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva proseguire.
Non sono da regolare le spese del giudizio di appello perché la società non vi ha svolto attività difensiva.
Le spese di legittimità seguono, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’Agenzia a pagare le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi e al 15% a titolo di spese forfettarie e agli accessori di legge.