CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26778
Avvocati – Liquidazione delle spese e degli onorari – Decreto ingiuntivo – Impugnazione da parte del cliente – Eccezione riguardante l’an della pretesa – Applicazione procedura ex art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011
Fatti di causa
1. Con decreto depositato il 20/09/2013 il tribunale di Roma, in accoglimento di ricorso monitorio degli avv. G. P. e M. D., ha ingiunto alla V. s.c. a r.l. – Consorzio Stabile il pagamento della somma di euro 32.940 oltre accessori a titolo di spettanze per la prestazione forense relativa all’appello proposto dalla s.c. a r.l. innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza del t.a.r. della Puglia in Bari.
2. Con ricorso depositato il 29/09/2013 e notificato il 14/02/2014 l’intimata ha proposto opposizione contestando di dovere compensi alla luce del fatto che il giudizio era stato proposto al fine di rimediare a un errore dei professionisti; in subordine, deducendo essere minore l’importo dovuto.
3. Con ordinanza depositata il 29/09/2014 il tribunale, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardiva.
A sostegno della decisione, il tribunale ha considerato:
– che, come in precedenza per il procedimento previsto, per i casi di cui all’art. 28, dai successivi artt. 29 e 30 della l. n. 794 del 1942, anche il procedimento di cui all’art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011- poi divenuto applicabile consentisse l’opposizione a decreto ingiuntivo avvalendosi del procedimento sommario ivi previsto solo nei casi contemplati dal legislatore di contestazioni limitate alla liquidazione e non estese, come nel caso di specie, alla stessa debenza;
– che, quindi, contestando l’an della pretesa, la società avrebbe dovuto proporre opposizione con rito ordinario, avviato con citazione;
– che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, se l’opponente abbia introdotto il giudizio con ricorso, la sanatoria sia possibile a condizione che esso sia notificato, e non solo depositato, nel termine indicato dal decreto, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
4. Avverso tale decisione la V. s.c. a r.l. – Consorzio Stabile ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di .due censure. Gli avv. G. P. e M. D. hanno resistito con controricorso. Con ordinanza n. 2773 depositata il 2/2/2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa di pronuncia delle sezioni unite di questa corte.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente illustra l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. (peraltro in linea con la giurisprudenza di questa corte di cui in appresso), per cui i motivi in cui si sostanzia l’impugnazione sono in effetti quelli indicati dalla parte come secondo e terzo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente – richiamate alcune delle obiezioni mosse dal tribunale all’applicazione del procedimento ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 anche all’opposizione a decreto ingiuntivo in tema di spettanze forensi estesa a contestare la debenza nell’an – lamenta essere erronea, per violazione appunto di detto art. 14 oltre che degli artt. 645, 647 e 702 bis cod. proc. civ., la statuizione in diritto relativa all’applicabilità del giudizio ordinario avviato con citazione (rispetto alla quale la proposizione con ricorso resterebbe soggetta a sanatoria sono nel caso di tempestiva notifica dello stesso).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., per non essere stata sottoposta la questione, rilevata d’ufficio, della tardività dell’opposizione al contraddittorio delle parti.
4. Il motivo indicato dalla parte come secondo (in effetti, il primo) è fondato, con assorbimento di quello ulteriore.
4.1. I dubbi sollevati nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di lite sono stati superati dall’ordinanza Cass., sez. 6-3, n. 4002 del 29/02/2016, dalla sentenza Cass., sez. 2, n. 12411 del 17/05/2017 e da ultimo dalla sentenza Cass., sez. U, n. 4485 del 23/02/2018, cui questa corte intende dare continuità anche sotto il profilo specifico interessato dalla fattispecie in esame.
4.2. Invero, attraverso tali precedenti,questa corte – all’esito di un’approfondita disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formatisi al riguardo – ha affermato il principio che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato (oggi, compensi) nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 28 della l. n. 794 del 1942 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima l. n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda (o correlativamente un’eccezione) riguardi l’an della pretesa.
4.3. Il precedente del 2017, affermando che, una volta appurata l’applicabilità in ogni caso (anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa) alle controversie per la liquidazione delle spettanze dell’avvocato delle regole procedurali indicate dall’articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ne discende come corollario l’inappellabilità dell’ordinanza che definisca il giudizio anche quando, appunto, sia venuta in discussione la stessa debenza, ha altresì enunciato, in via di obiter dictum, l’altra conseguenza – parimenti necessitata – che il rito di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 150 vada applicato anche per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
4.4. La pronuncia delle sezioni unite del 2018 ha a sua volta affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d. lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ. E’, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. La controversia introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur, salvo il caso in cui il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda.
4.5. Tali statuizioni vanno dunque ribadite, con la conseguenza che la pronuncia del tribunale – -ispirata alla giurisprudenza precedente l’analisi della novellazione del 2011 – debba ‘essere cassata, restando infirmata nella parte in cui, erroneamente assumendo la necessità di proposizione dell’opposizione con citazione, ne ha fatto discendere conseguenze – ora da rivedersi – circa la tempestività dell’opposizione stessa.
5. Il giudice del rinvio, da individuarsi in altra sezione del tribunale di Roma, in composizione collegiale, governerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Roma, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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