CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 settembre 2019, n. 23584
Familiare coadiutore di titolare di farmacia – Contributi a titolo di iscrizione alla Gestione commercianti – Partecipazione all’attività a titolo di affectionis causa – Non sussiste – Abitualità intesa come continuatività e stabilità e non in via straordinaria o occasionale – Non necessaria la presenza quotidiana ed initerrotta sul luogo di lavoro – Prevalenza intesa come preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, rigettava l’opposizione proposta da G. P., titolare di farmacia, avverso le cartelle esattoriali con le quali gli erano stati richiesti contributi a titolo di iscrizione alla gestione commercianti della madre, signora A. D., in qualità di familiare coadiutore.
2. La decisione della Corte era motivata sul rilievo che la signora D. negli anni di riferimento aveva partecipato attivamente al lavoro aziendale della farmacia, in modo stabile e continuativo, svolgendo attività di riordino e sistemazione dei medicinali nel magazzino, con carattere di abitualità e prevalenza sia rispetto ad altre attività – non risultando che ella avesse altre occupazioni diverse da quella presso la farmacia del figlio- sia rispetto ad altri fattori della produzione.
3. Per la cassazione della sentenza G. P. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
4. La causa è stata discussa dai difensori delle parti alla pubblica udienza.
Considerato in diritto
5. Il ricorrente deduce come primo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a considerare la sola presenza formale della signora D. presso la farmacia, omettendo di valutare il concreto possibile apporto di tale presenza che, in considerazione dell’età, circa ottant’anni, non poteva che costituire aiuto residuale reso affectionis causa.
6. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 206 della l. n. 662 del 1996 e dell’art. 2 della l. n. 613 del 1966 e sostiene che la madre ottuagenaria del farmacista solo in considerazione dell’età non può essere considerata risorsa con carattere di stabilità, prevalenza e funzionalità. Richiama a sostegno delle proprie prospettazioni la circolare del Ministero del lavoro del 10 giugno 2013.
7. Il ricorso, in relazione ad entrambi i motivi che risultano connessi, non è fondato.
8. La l. 22/07/1966, n. 613, recante l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, ha previsto all’art. 2 che «Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti».
9. L’obbligo assicurativo sorge dunque ex lege, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 (che ha sostituito il primo comma dell’art. 29 della l. n. 160 del 1975), per i suddetti familiari dell’imprenditore commerciale, che svolgano nell’impresa la propria attività con carattere di abitualità – ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed initerrotta sul luogo di lavoro) – e prevalenza – ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del 22/03/2017).
10. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’assicurazione per gli esercenti attività commerciali istituita con la legge n. 613 del 1966, è operativa anche nei confronti dei coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia – in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti nella gestione della relativa impresa – nel concorso dei requisiti di legge relativi sia all’impresa e in particolare alle modalità di organizzazione e conduzione della stessa, sia alle modalità di partecipazione dei coadiutori all’attività dell’impresa (v. Cass. n. 16520 del 06/08/2015, Cass. n. 11466 del 12/05/2010).
11. La Corte territoriale ha fatto applicazione di tali principi, ed ha motivato sulla sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale della signora D., valorizzando la circostanza che questa, malgrado l’età, avesse partecipato «attivamente», fornendo un «concreto apporto» alla conduzione della farmacia nella sistemazione dei medicinali nel magazzino, svolta per varie ore quasi tutti i giorni almeno sino al 2009 – e dunque valorizzando anche la produttività dell’attività svolta – neppure risultando che ella avesse altre occupazioni.
12. In tal senso, i due motivi di ricorso, infondati nella parte in cui denunciano la violazione di legge, si pongono in funzione contrappositiva dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, accertamento che può essere censurato in questa sede solo nei ristretti limiti delineati dal testo vigente dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel senso chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 07/04/2014, nn. 8053 e 8054. E’ tuttavia da escludere che il giudice di merito sia incorso in alcun vizio rilevante dell’apparato argomentativo, né sono individuati fatti decisivi non valutati tali da metterlo in discussione, considerato che viene valorizzata l’età della familiare coadiutrice, che è stata tenuta in considerazione dalla Corte di merito, ma ritenuta non ostativa della sua fattiva collaborazione.
13. Segue coerente il rigetto del ricorso.
14. Le spese, liquidate come da dispositivo in relazione all’attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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