CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2018, n. 21108 – In tema di imposta di registro, e con riferimento alle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi della nota 11-bis dell’art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel caso di accertate dichiarazioni mendaci che abbiano comportato la sottoposizione dell’atto ad un’aliquota inferiore a quella applicabile, l’Ufficio del registro, in occasione della registrazione, può procedere in via ordinaria al recupero dell’imposta evasa e delle imposte ipotecaria e catastale, applicando una soprattassa pari al 30%, soltanto se si tratta di un atto soggetto ad imposta di registro; se invece si tratta di un atto soggetto ad IVA, la cui applicazione presuppone l’espletamento di procedure che esulano dalla sua competenza, esso deve limitarsi ad irrogare nei confronti dell’acquirente una penalità che, pur essendo commisurata all’imposta evasa, maggiorata del 30%, non ha natura d’imposta bensì di sanzione, e che non pregiudica l’attività dell’Ufficio IVA nei confronti del venditore