CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2018, n. 21152

Inquadramento – Differenze retributive – Formalizzazione rapporto di lavoro

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’appellato G.T. al pagamento in favore di S.M., originaria ricorrente, della somma di € 26.506,53 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1.2.2012 al saldo effettivo.

1.1. Il giudice di appello, a differenza di quanto opinato dal giudice di prime cure, ha ritenuto provata la prestazione di attività di commessa della M. alle dipendenze di G.T., titolare di esercizio di pasticceria, in epoca antecedente a quella risultante dal contratto individuale e secondo un orario a tempo pieno e non a tempo parziale come, invece, formalmente convenuto in contratto; in base a tali presupposti ha accertato il diritto della lavoratrice, decorso un anno dalla data di effettivo inizio del rapporto, all’inquadramento nel sesto livello, in conformità della previsione collettiva richiamata anche nel contratto individuale, e condannato il T. alle relative differenze retributive, come determinate dalla consulenza tecnica d’ufficio, ed agli accessori sulle stesse maturati fino al 30.11.2012, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.T. sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 228 cod. proc. civ. e degli artt. 2733, 2734 cod. civ., censurando l’accertamento relativo alla data di inizio del rapporto di lavoro – individuata nel 26 giugno 2002 – effettuata sulla base della dichiarazione del T. il quale in sede di interrogatorio aveva ammesso che il rapporto di lavoro era iniziato due/tre giorni prima della sua formalizzazione avvenuta il 6 settembre 2002; in questa prospettiva assume l’errata valenza confessoria attribuita alla detta dichiarazione del T. e sostiene che per il principio di inscindibilità delle dichiarazioni confessorie ex art. 2734 cod. civ., si imponeva la considerazione complessiva di quanto affermato dal T. il quale aveva riferito che nel giugno 2002 l’esercizio commerciale era intestato alla moglie dalla quale si era separato nel corso dell’estate successiva; richiama, inoltre, il principio dell’art. 228 cod. proc. civ. che esclude la efficacia confessoria piena delle ammissioni rese in sede di interrogatorio formale ove accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., deducendo che l’accertamento della data di decorrenza del rapporto era frutto dell’omesso esame di alcune risultanze di causa ed in particolare della visura storica della Camera di commercio della impresa individuale della moglie T.R. dalla quale si evinceva che il trasferimento dell’azienda individuale in capo al T. era avvenuto il 23.7.2001 e della deposizione resa dalla teste R.V..

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dall’orario di lavoro in concreto osservato. Assume omesso esame delle allegazioni a riguardo della M. in punto di orario osservato nei vari periodi, allegazioni delle quali sostiene la valenza confessoria. Sostiene, inoltre, che la corretta considerazione degli elementi della prova orale e documentale avrebbe fatto emergere la carenza di prova della effettività e continuità dell’orario di lavoro 7/13 e 18/20 per tutta la durata del periodo.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; censura la decisione per avere fondato la prova dell’orario in concreto osservato dalla M. sul rilievo che il T. non aveva chiarito chi svolgeva le mansioni di commessa della pasticceria a partire dalle 8.30 – orario corrispondente a quello di cessazione dell’attività da parte della M. alla luce del contratto individuale- né aveva specificato l’orario giornaliero di apertura al pubblico della pasticceria.

5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per omessa o apparente motivazione in relazione a tutte le questioni oggetto delle censure precedenti.

6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. censurando la decisione per avere riconosciuto l’orario 7/13 e 18/20 in relazione all’intero periodo di durata del rapporto laddove l’accertamento era stato richiesto solo limitatamente al periodo 1.7.2003/31.10.2004.

7. Il quinto motivo di ricorso, che viene esaminato per primo in ragione del rilievo dirimente collegato al suo eventuale accoglimento, è infondato.

7.1. E’ noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112). Tali carenze, che l’odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame della quale sono agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi che hanno condotto alla ricostruzione fattuale, in punto di decorrenza del rapporto di lavoro e dell’orario osservato, alla base della statuizione di condanna. Il giudice di appello ha fatto, infatti, riferimento, innanzitutto, alla prova orale che ha ritenuto ulteriormente corroborata, in via presuntiva, dal tenore delle difese spiegate dal T. ed in particolare dalla riscontrata mancata indicazione di circostanze di fatto destinate a sorreggere l’assunto della prestazione di attività resa solo per poche ore settimanali, e, quanto alla data di inizio, dalla parziale ammissione di una decorrenza anticipata rispetto a quella risultante dal contratto. Le differenze retributive conseguenti all’accertamento sono state determinate, in dichiarata adesione alla consulenza tecnica d’ufficio. Da tutto quanto sopra si evidenzia come la motivazione della sentenza impugnata renda assolutamente percepibile l’iter logico giuridico seguito dal giudice di appello conseguendone la infondatezza del motivo in esame.

8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto esso muove dalla inesatta ricostruzione delle ragioni alla base del decisum della sentenza di appello. Preliminarmente occorre evidenziare, così disattendendosi la specifica eccezione di nullità formulata a riguardo dalla parte controricorrente, che il riferimento, nella rubrica dei motivi con i quali è denunziata violazione di norme di diritto, al numero 2 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. anziché al numero 3, deve ritenersi frutto di mero errore materiale in quanto non viene eccepita alcuna violazione delle norme sulla competenza ma violazioni chiaramente riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Nel merito si osserva che la sentenza impugnata non ha affatto fondato l’accertamento della decorrenza del rapporto attribuendo valore confessorio alla dichiarazione resa in sede di interrogatorio dal T.; il contestuale riferimento alla deposizioni del teste Rosi conferma, infatti, che tale accertamento è frutto del complessivo apprezzamento delle emergenze in atti nell’ambito del quale la dichiarazione del primo ha contribuito, quale elemento con valore indiziario e presuntivo, alla formazione del convincimento del giudice, come consentito dall’art. 116 cod. proc. civ.. Quanto ora osservato in tema di mancata attribuzione da parte del giudice di secondo grado di valore confessorio alle dichiarazioni del T., rende inconferenti le ulteriori doglianze intese a denunziare la violazione del principio di inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte alla confessione.

9. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto articolato con modalità non conformi alla configurazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, risultante dalla modifica introdotta dall’art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, per essere la sentenza impugnata stata pubblicata in epoca successiva al 10 settembre 2012.

9.1. E’ noto che con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ. la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che essa deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, di talché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni .di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (cfr. tra le altre, Casse Sez. Un, 07/04/2014 n. 8053)

9.2. Parte ricorrente non ha sviluppato il motivo di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni. Anche, infatti, a voler ritenere che il fatto del quale viene denunziata l’omissione è costituito dal documento contenente la visura storica della Camera di commercio prodotta in secondo grado, parte ricorrente non offre alcun elemento, con riguardo alle allegazioni e deduzioni delle parti nelle fasi di merito, idoneo a dimostrare la decisività del contenuto del documento, decisività astrattamente ipotizzabile solo ove nelle fasi di merito si fosse posta questione relativa alla corretta individuazione dell’effettivo soggetto datore di lavoro.

10. Il terzo motivo di ricorso non è conforme all’attuale configurazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., mancando la stessa individuazione del fatto decisivo oggetto di discussione del quale denunziare l’omesso esame da parte del giudice di appello. Le censure articolate, inammissibilmente ricondotte all’ambito anche della insufficiente e contraddittoria motivazione (v. quanto rappresentato sub. 9.), tendono in realtà a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357). In tale contesto, il richiamo alle allegazioni in punto di orario osservato, riferite all’atto di appello della M., è inidoneo, in assenza della completa esposizione della vicenda processuale con riguardo alle originarie allegazioni in fatto e deduzioni in diritto delle parti ed al loro sviluppo nelle fasi di merito, a dimostrare il preteso valore confessorio di tali allegazioni.

11. Il quarto motivo di ricorso non risulta conferente alle ragioni alla base della sentenza impugnata. La sentenza di secondo grado non contiene, infatti, alcuna affermazione in diritto in contrasto con il principio sancito dall’art. 2697 cod. civ. secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; neppure è ravvisabile in concreto una falsa applicazione di tale principio in quanto il giudice di appello ha deciso la controversia sulla base delle prove acquisite che ha ritenuto confortare l’assunto attoreo. A diversa considerazione non può pervenirsi in ragione del riferimento alle carenze di allegazione delle difese del T. ed alle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio posto che, come già sopra evidenziato, nell’impianto argomentativo della sentenza di appello tali riferimenti sono utilizzati, in conformità dell’art. 116 cod. proc. civ., quale argomento di prova essenzialmente in funzione confermativa di acquisizioni tratte aliunde e cioè dal complesso delle deposizioni testimoniali.

12. Il sesto motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità scaturenti dal fatto che le censure articolate non appaiono conferenti con le ragioni alla base della decisione e non sono, in ogni caso, sorrette dalla adeguata esposizione della vicenda processuale con riguardo alle fasi di merito, necessaria a consentire la verifica ex actis sulla base del solo ricorso per cassazione della fondatezza o meno delle critiche svolte, come , invece, prescritto (Cass. 08/07/2004 n. 12577; Cass. 01/07/2003 n. 10330). E’ innanzitutto da escludere la configurabilità, già in astratto, del vizio di attività ascritto al giudice di appello, posto che questi ha espressamente pronunziato sulla questione relativa all’orario osservato, precisando di ritenere ininfluente, in assenza di riconoscimento di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’accertamento della esatta collocazione oraria della prestazione; non pertinenti risultano, pertanto, le deduzioni relative alle allegazioni in tema di orario di lavoro formulate dalla M., dovendo altresì evidenziarsi che nulla l’odierno ricorrente assume per confutare l’affermazione del giudice di appello in punto di irrilevanza della specifica collocazione oraria della prestazione resa dalla M., una volta escluso il diritto al compenso per lo straordinario.

13. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite che vengono distratte in favore dell’Avv. R.M. come da richiesta formulata in udienza.

14. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore dell’Avv. R.M., antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.