CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 aprile 2018, n. 10040 – Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’amministrazione tributaria provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode