CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 dicembre 2020, n. 29596 – Il trasferimento del lavoratore da una sede dell’azienda ad un’altra presuppone, ai sensi dell’art. 2103 c.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile, la sussistenza delle comprovate esigenze produttive che rappresentano l’unico elemento da valutarsi come determinante la legittimità del trasferimento