CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1652
Pagamento premi dovuti all’Inail – Cartella esattoriale – Prescrizione
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha qualificato l’opposizione proposta da E. D. quale opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c. in relazione a cartella esattoriale notificata per il pagamento di premi dovuti all’Inail.
La Corte territoriale ha rilevato che con l’opposizione il D. aveva eccepito l’intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo. Ha affermato, inoltre, che la prescrizione si era verificata in quanto la cartella era stata notificata il 10/5/2003 e l’intimazione di pagamento era del 27/11/2009.
2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Equitalia Sud, ora Agenzia delle Entrate Riscossione. Resiste l’Inail con controricorso e ricorso incidentale , il D. è rimasto intimato. L’Inail ha depositato memoria ex art 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
3. Equitalia eccepisce la violazione delle norme sulla prescrizione rilevando che si tratta di cartella esattoriale non opposta con la conseguente definitiva iscrizione a ruolo del credito dell’Inps e che la prescrizione applicabile era quella decennale, con la conseguenza che nella specie non si era maturata.
4. Il ricorso va rigettato.
E’ noto che la complessa questione è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale è stata emessa la seguente massima “ La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010).
5. Lo stesso Inail ha preso atto della decisione ad esso sfavorevole ed ha concluso per la compensazione delle spese .
6.Il ricorso di Equitalia e dell’Inail vanno rigettati . Non si deve provvedere sulle spese non avendo il D’Amante svolto attività difensiva.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Ai sensi dell’art 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13.
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