CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 luglio 2018, n. 19638

Professionisti – Dottori Commercialisti – Requisiti di legittimità dell’esercizio della professione – Verifica – Riconoscimento dei corrispondenti anni di iscrizione alla Cassa

Fatti di causa

1. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza n. 1129/2013 della Corte d’Appello di Palermo che aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, con la quale si era ritenuto che alla Cassa non spettasse un potere autonomo, qualora fosse mancata una conforme decisione del relativo Ordine professionale, di verificare i requisiti di legittimità dell’esercizio della professione, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti anni di iscrizione, requisiti che nel caso di specie, secondo la predetta Cassa, non sarebbero sussistiti a causa dell’esercizio da parte del ricorrente S., dal 2003 al 2008, del ruolo di amministratore unico e socio al 75 % della società P. s.r.l.

2. La sentenza, in ragione di quanto sopra, aveva altresì accolto la domanda dello S. di percezione della pensione di vecchiaia, attraverso la fruizione anche di quegli anni di iscrizione.

3. Lo S. ha resistito con controricorso e la Cassa ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente adduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il giudice dell’appello errato nell’affermare che il Consiglio dell’Ordine avrebbe escluso la sussistenza delle cause di incompatibilità, poi accertate dalla Cassa, nel periodo 2003-2008, in quanto in realtà la delibera consiliare aveva semplicemente accertato l’avvenuta rimozione di quelle incompatibilità nel 2009 e non l’insussistenza di esse nel passato.

Con il secondo motivo la Cassa afferma, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 22 L. 21/1986, per essere stata ad essa negata la possibilità di verificare le situazioni di incompatibilità nell’esercizio della professione ostative al perdurare, nei corrispondenti periodi, dell’iscrizione in ambito previdenziale, poteri in realtà impliciti nell’attribuzione, di cui all’art. 22 cit., della competenza ad accertare l’effettivo, da intendersi anche come legittimo, esercizio dell’attività propria del dottore commercialista.

Con il terzo motivo si sostiene che l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale creerebbe la violazione del principio di uguaglianza e quindi dell’art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in modo identico la situazione di chi sia regolarmente iscritto alla Cassa e di chi, per illegittimità attinenti all’iscrizione all’Ordine, non dovrebbe esserlo.

Con il quarto ed ultimo motivo è addotta la violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, nonché dell’art. 2 d. Igs. 509/1994, in quanto l’erogazione della prestazione previdenziale a favore di un soggetto che non ne avrebbe diritto per illegittima iscrizione all’Albo determinerebbe un indebito pregiudizio per le finanze dell’ente privatizzato.

2. Il secondo motivo è logicamente preliminare ed è fondato.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con principi qui condivisi, che «la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del d.p.r. 1067/1953 (ora art. 4 del d.lgs. 139/2005), ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. In particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall’osservanza delle norme generali di cui alla L. 241/1990» (Cass., S.U., 1 febbraio 2017, n. 2612; conforme, in precedenza, Cass. 13 novembre 2013, n. 25526).

La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi e ciò comporta la cassazione della pronuncia impugnata.

I restanti motivi restano assorbiti e va disposto rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché riesamini le circostanze delle domande di causa alla luce di quanto, nei termini di cui sopra, qui stabilito.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.