CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 luglio 2019, n. 19981 – Ove si deduca un’omessa pronuncia, ai fini del preliminare esame di ammissibilità del motivo, il ricorrente ha l’onere di riprodurre gli atti del giudizio di merito nei loro passaggi essenziali alla decisione, cioè nella misura necessaria ad evidenziare l’effettiva domanda (o eccezione) proposta, oltre che di precisare l’esatta collocazione degli stessi nel fascicolo d’ufficio, al fine di renderne possibile l’esame nel giudizio di legittimità, non potendo limitarsi ad un rinvio ad essi