CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 luglio 2020, n. 15929 – L’overruling processuale non ricorre quando debba ritenersi privo di efficacia retroattiva, quando la pronuncia non costituisce un mutamento di giurisprudenza in senso proprio, oltre alla circostanza che l’indirizzo da ultimo affermatosi non viola il principio dell’affidamento in guisa tale da incidere sull’azionabilità della pretesa vantata dalla società, sia perché non arreca lesione al diritto di difesa, né al valore della ragionevole durata del processo, posto che nel caso in esame il giudicante ha fondato la propria decisione su materiale probatorio ritualmente acquisito al processo