CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2019, n. 14261
Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di studio – Pensione di inabilità – Riconoscimento del diritto
Fatti di causa
1. – Con sentenza pubblicata il 3 aprile 2014, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza ed in accoglimento dell’appello proposto da A. P., ha dichiarato il diritto di quest’ultima, cittadina indiana presente in territorio italiano dal gennaio 2009 in ragione di un permesso di soggiorno per motivi di studio, alla pensione di inabilità ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, non già con la decorrenza del primo luglio 2011, riconosciuta dall’Inps in corso di causa per effetto della sentenza n. 40 del 2013 della Corte Costituzionale ed in coincidenza con il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ma già dal 1 novembre 2010 e cioè dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
2. – La Corte ha ritenuto che al fine di riconoscere il diritto alla pensione di inabilità, occorresse attribuire rilevanza al permesso di soggiorno per ragioni di studio, ritenuto irrilevante dall’Inps in quanto meramente temporaneo e limitato alla durata di sei mesi, posto che tale permesso consente comunque allo straniero di svolgere un lavoro subordinato per un massimo di 20 ore settimanali con un limite annuale di 1040 ore ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.p.r. 394 del 1999.
3. – Contro la sentenza ricorre l’Inps sulla base di un motivo.
4. A. P. è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 80, comma 19, I. n. 388 del 2000, nonché degli artt. 39 bis, 41, 44 bis d.l. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 14 d.p.r. 31 agosto 1999 ed, in particolare, censura la sentenza impugnata in quanto, nell’accogliere la domanda di pensione di inabilità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, avrebbe omesso l’accertamento del requisito della regolare e stabile dimora in Italia della P. per il periodo compreso tra il 1.11.2010 ed il 15 giugno 2011, data del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. Il ricorrente evidenzia la diversa regolamentazione ed il differente contenuto del permesso di soggiorno per motivi di studio rispetto a quello annuale per motivi di lavoro o familiari per cui, ai fini della controversia, la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente accertare il possesso da parte dell’istante di un valido permesso per poter usufruire delle prestazioni di invalidità, considerato che all’epoca della domanda amministrativa (12 ottobre 2010) la medesima istante era maggiorenne, essendo nata il 20 aprile 1991 e che il permesso di soggiorno per motivi di studio le era stato concesso nel 2009.
3. Il motivo è fondato. Questa Corte di legittimità ha consolidato un orientamento formatosi in conformità alla serie di pronunce emesse in materia dalla Corte Costituzionale (sentenze 306/2008, 11/2009, 187/2010, 40/2013, 329/2011, 22/2015, 230/2015) la quale, a partire dalla sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; con la successiva sentenza 11.03.2013 n. 40, la Corte Cost. ha poi dichiarato l’illegittimità dello stesso art. 80, comma 19, I. 23 dicembre 2000 n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
4. La Corte era chiamata a decidere questa volta sulla necessità del requisito di soggiorno quinquennale in relazione ai due istituti (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) sui quali si era già pronunciata, con le sentenze nn. 306/2008 e 11/2009, con riferimento ai soli requisiti reddituali ed, ancora una volta, ha ribadito che ove si tratti “di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea”; l’introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: “in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento […] vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie […] che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie;”
5. In conclusione, va riaffermato il principio che ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non è consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano laddove il carattere non episodico e di non breve durata della detta permanenza non siano in discussione (Cass. 1797/2016; 593/2016; 15944/2016; 2016/14771).
6. Esaminando il ricorso dell’INPS alla stregua degli indicati principi, osserva questa Corte che l’Istituto previdenziale non contesta l’idoneità del permesso di soggiorno, per sei mesi, per motivi di studio di cui era titolare l’invalida ad abilitare la stessa al soggiorno legale in Italia per un periodo apprezzabile ed in modo non episodico. Prospetta, piuttosto, l’INPS che poiché tale permesso era stato rilasciato nel 2009, l’odierna intimata non risultava titolare, al momento di presentazione della domanda amministrativa del 12.10.2010 e sino al 1.7.2011, di alcun permesso di soggiorno.
7. L’Istituto deduce, dunque, il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, della questione relativa al carattere non episodico e di non breve durata del soggiorno legale della intimata in territorio nazionale, necessario a consentire il riconoscimento del diritto del cittadino extracomunitario alle prestazioni assistenziali di cui alla L. n. 118 del 1971 e, correttamente, censura la sentenza per aver ritenuto applicabile a tale fattispecie concreta, la cui base fattuale è pacifica, la disciplina sopra descritta come emergente dagli interventi giurisprudenziali richiamati.
8. Questa Corte di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 640 del 2019) ha, infatti, affermato che il vizio di falsa applicazione di legge consiste/o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.
9. La sentenza impugnata non è pertanto conforme ai principi esposti, ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo per l’ulteriore esame della controversia; il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste cui demandarla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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