CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2021, n. 14180 – In tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991 carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta si sia risolta nell’accertata illegittima applicazione di tali criteri vi è annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell’art. 18, comma 4, st.lav. come risultante dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012