CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 ottobre 2018, n. 27008
Rapporto di lavoro – Lavoratori extracomunitari non risultanti dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria – Sanzioni – Stabile inserimento nell’organizzazione dell’associazione
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 22 aprile 2014, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione avverso le ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Imperia nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica Società Ippica Sanremo, per il pagamento di sanzioni amministrative, di euro 153,00 ed euro 115.800,00, per l’impiego di tre lavoratori extracomunitari, negli anni 2006-2007, non risultanti dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria.
2. La Corte di merito, premessa l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del gravame e di efficacia riflessa del giudicato, riteneva accertati, in base al compendio probatorio acquisito in giudizio, i rapporti di lavoro subordinato tra la predetta associazione sportiva dilettantistica e i tre cittadini extracomunitari, a fondamento della pretesa sanzionatoria della Direzione provinciale del lavoro, e assorbita la questione, prospettata dall’associazione, dell’irrilevanza, agli effetti del regime sanzionatorio ratione temporis applicabile, della natura, autonoma o subordinata, dei rapporti di lavoro in contestazione.
3. La Corte territoriale valorizzava lo stabile inserimento dei predetti lavoratori nell’organizzazione dell’associazione, la presenza quotidiana, lo svolgimento di mansioni relative alle attività esercitate dal centro ippico e rimarcava che sarebbe stato onere della società fornire la prova del rapporto, diretto ed esclusivo, dei tre addetti con un cavaliere straniero ospite del centro, nonostante l’apparenza, circostanza di fatto risultata smentita sia dalle emergenze testimoniali sia dall’ingresso irregolare in Italia, dei predetti lavoratori extracomunitari, inconciliabile con l’asserita preesistenza di un rapporto di lavoro con un unico cavaliere che ne avrebbe consentito, invece, l’ingresso regolare, nel territorio italiano, per motivi di lavoro.
4. Avverso tale sentenza ricorrono la Società Ippica Sanremo Campo del S. e V. M. G., con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria.
5. La Direzione provinciale del lavoro, erroneamente evocata con notificazione del ricorso effettuata presso l’Avvocatura distrettuale di Genova, non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
6. Preliminarmente va rilevato che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l’Avvocatura generale ai sensi dell’art. 291, primo comma, cod.proc.civ. – e la conseguente sanatoria – dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all’art. 375, n. 2 cod.proc.civ., al principio della ragionevole durata del processo (giurisprudenza costante di questa Corte: così e per tutte, v. Cass. 21 maggio 2018, n. 12515).
7. Non di meno, il rispetto del medesimo diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
8. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, come nella specie, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (così Cass. n. 12515 del 2018 cit. e la giurisprudenza ivi richiamata).
9. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., come modificati dall’art. 52 del d.l.n.83 del 2012, la parti ricorrenti si dolgono della delibazione di ammissibilità del gravame benché non conforme alla novella introdotta al codice di rito.
10.11 motivo è inammissibile.
11. Come già affermato dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
12. Nella specie la censura si limita ad enunciare gli asseriti limiti del gravame senza tuttavia allegare la sentenza gravata per consentire, in questa sede, il vaglio della conformità o meno al codice di rito della delibazione di ammissibilità espressa dalla Corte territoriale.
13. Con il secondo motivo, formulando eccezione di giudicato esterno, le parti ricorrenti si dolgono dell’omessa valutazione della portata riflessa del giudicato asseritamente intervenuto, per il medesimo verbale ispettivo, nell’opposizione a cartella esattoriale notificata, nell’interesse dell’INPS, con decisione di rigetto della relativa opposizione, resa dal tribunale di Genova con sentenza n.1865 del 2012, incentrata sul difetto di prova, da parte dell’INPS, dell’imputabilità, alla società, delle prestazioni rese dai lavoratori professionisti oggetto del verbale ispettivo.
14. Del pari, con il terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., e degli artt. 2697 e 2094 cod.civ., le parti ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia considerato la predetta sentenza del Tribunale di Genova quanto meno come elemento di prova per non essere risultato acquisito al giudizio l’elemento indefettibile della etero direzione delle prestazioni che doveva essere provato dalla P.A. intimata e omesso esame di un fatto decisivo per non avere considerato l’efficacia riflessa del predetto giudicato.
15. Entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono infondati perché incentrati sull’asserito valore di giudicato di una decisione non opponibile ad una parte, la Direzione provinciale del lavoro di Imperia, estranea a quel giudizio.
16. Dunque nessuna violazione del giudicato è al riguardo configurabile e l’efficacia riflessa del giudicato – intesa come affermazione oggettiva di verità – non può operare nei confronti di terzi estranei al processo quando essi siano titolari di un diritto autonomo, che cioè attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico, quale deve ritenersi il rapporto contributivo che la società ricorrente intrattiene con gli enti previdenziali rispetto alla pretesa sanzionatoria fatta valere nei suoi confronti dall’autorità amministrativa (cfr., fra le altre, Cass. 12 marzo 2018, n. 5949 e i precedenti ivi richiamati).
17. Per gli ulteriori profili di censura investiti dal terzo mezzo vale rilevare che essi si risolvono, inammissibilmente, nella denuncia di una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito, tentando di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, nel prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, aspetti del giudizio tutti interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attinenti al libero convincimento del giudice.
18. Inoltre risulta inammissibilmente dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata non collocabile nel paradigma del novellato art. 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (v. Cass., Sez.U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi) giacché, nella specie, si tenta di far rientrare, con tale mezzo di censura, l’omesso esame del giudicato del quale si è già affermata, nei paragrafi che precedono, l’inefficacia nel giudizio in esame.
19. Con il quarto motivo, deducendo violazione degli artt. 82, 91 cod.proc.civ., e 75 disp.att. cod.proc.civ., le parti ricorrenti si dolgono che la Corte di merito le abbia condannate alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa anche per il primo grado di giudizio, in cui l’amministrazione era assistita in giudizio con il ministero di un funzionario delegato.
20. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, per non avere le parti ricorrenti prodotto la sentenza di primo grado dalla quale evincere l’assunto a fondamento della censura.
21. In conclusione, il ricorso va rigettato.
22. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.
23. Sussistono le condizioni di applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4988 - In tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha dichiarato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 maggio 2019, n. 13022 - La c.d. maxi sanzione sarebbe applicabile solo alle fattispecie che si realizzano attraverso l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture od altra documentazione obbligatoria
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28406 - In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture obbligatorie sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa per cui…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 16430 del 10 giugno 2021 - In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24998 - Per i lavoratori autonomi i prelievi non risultanti dalle scritture contabili di cui non fossero indicati i beneficiari vadano a comporre il reddito imponibile non assurgono a presunzione legale
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27757 depositata il 30 ottobre 2019 - In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, in base all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…