CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 ottobre 2018, n. 27032
Contratto di agenzia – Dimissioni – Indennità di risoluzione del rapporto – Determinazione
Fatti di causa
Con sentenza in data 7 luglio 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da A. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di F.I. Assicurazioni s.p.a. in I.c.a. al pagamento della somma di € 88.107,31, oltre interessi legali dalla domanda.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva provata, come già il Tribunale, la spettanza delle voci creditorie oggetto di domanda riconvenzionale della seconda società ingiunta con decreto, tempestivamente opposto, nella condivisione del ragionamento probatorio del primo giudice, senza necessità di C.t.u. contabile per la sua agevole determinazione sulla base dei documenti prodotti, non specificamente contestati, non avendo invece A. s.r.l. dimostrato il proprio credito per indennità a titolo di risoluzione del contratto di agenzia tra le parti; e reputava utilizzabile tra le stesse anche l’efficacia probatoria delle scritture ai sensi dell’art. 2710 c.c., pure nella sopravvenuta soggezione, in corso di giudizio, di F.I. a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Avverso tale sentenza con atto notificato il 21 novembre 2011, A. s.r.l. in liquidazione ricorreva per cassazione con due motivi, rimettendo a questa Corte la valutazione in ordine ai rapporti con altro giudizio, pure pendente davanti ad essa, riguardante l’opposizione all’esclusione del proprio credito, per indennità di risoluzione del rapporto, dallo stato passivo della I.c.a. dichiarata nel corso del giudizio di primo grado: per tale ragione interrotto, con pronuncia di improcedibilità per il credito dell’agente nei confronti della società preponente in procedura e prosecuzione del giudizio con rito ordinario per i crediti di quest’ultima, poi deciso dal Tribunale con sentenza confermata da quella della Corte d’appello qui ricorsa.
Resisteva F.I. Assicurazioni s.p.a. in I.c.a. con controricorso; A. s.r.l. in liquidazione comunicava memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce errata applicazione degli artt. 20, 25, 26, 27, 34 dell’Accordo Nazionale Agenti ANIA – ANA del 1981, violazione dell’art. 2697 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione, per erronea determinazione delle indennità spettanti in base a documento prodotto da controparte sub 23), senza tener conto delle contestazioni mosse dall’agente, né della cessazione del rapporto per le sue dimissioni (comportanti le indennità sul montepremi e sugli incassi non computate) e soprattutto in assenza di una C.t.u. contabile a fronte del contrasto in merito tra le parti.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per acritica condivisione dal giudice d’appello dell’erroneo assunto del Tribunale di non specifica contestazione dei crediti di controparte, invece integrale, con la conseguenza del loro riconoscimento in assenza di prova, con sostanziale inversione del relativo onere.
3. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.
3.1. Ed infatti, essi sono generici, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo del difetto di autosufficienza per omessa trascrizione del documento sub 23), né delle norme dell’Accordo Nazionale Agenti denunciate, pure in assenza di specifica indicazione della sede di produzione (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48).
3.2. Essi si risolvono in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria alla base dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, adeguatamente argomentato (per le ragioni in particolare esposte al secondo e terzo capoverso di pg. 5 e dal secondo al quinto di pg. 6 della sentenza) e pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; 25 maggio 2012, n. 8293).
3.3. Appare allora evidente come la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. non sia configurabile. Perché essa ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate dalla norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
3.4. Infine, deve essere esclusa l’assunzione di alcun provvedimento in ordine al rapporto del presente giudizio con quello coltivato in sede concorsuale, rubricato R.G. 27585/2008 ed oggetto della sentenza 19 febbraio 2015, n. 3338 della Corte di Cassazione: ben acquisibile anche autonomamente, essendo questa Corte tenuta per dovere di ufficio alla conoscenza dei propri precedenti (Cass. 5 marzo 2009, n. 5360; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740).
Esso non interferisce, infatti, per la sua definizione (di cassazione della sentenza impugnata con rinvio) sulla base di una questione peculiarmente propria dell’accertamento dello stato passivo fallimentare (applicabile per espresso richiamo anche alla liquidazione coatta amministrativa: art. 209 I.fall.), relativa al regime di sua esclusività, in pendenza di giudizi sui crediti nei quali sia stata pronunciata una sentenza non definitiva (art. 96, secondo comma, n. 3 l. fall.).
4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
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