CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 settembre 2019, n. 23791
Contratto di associazione in partecipazione – Contributi dovuti alla gestione esercenti attività commerciali – Familiare coadiutore
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, per quello che qui ancora rileva accoglieva l’opposizione proposta da T. V. nei confronti dell’INPS avverso un avviso di addebito notificato all’esito di accertamento ispettivo, avente ad oggetto contributi asseritamente dovuti alla gestione esercenti attività commerciali per la sorella S. V., impiegata con contratto di associazione in partecipazione presso la società I. s.r.l. di cui l’opponente medesima era amministratrice unica.
2. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l’esonero dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il familiare coadiutore, previsto espressamente dall’art. 2 della I. n. 613 del 1966 per il caso di sussistenza di obbligo assicurativo derivante da un rapporto di subordinazione o di apprendistato, debba estendersi alle ipotesi in cui sussista, come nel caso, l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, sopravvenuta alla I. n. 613 del 1966, e non sia in contestazione la qualificazione del rapporto medesimo, risultando così già instaurato un rapporto collaborativo a titolo oneroso.
3. Per la cassazione di tale decisione l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso T. V..
4. La Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso la causa a questa Quarta Sezione per la trattazione in pubblica udienza ex art. 380 bis u.c. c.p.c..
Considerato in diritto
5. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 613/1966, 1 I. n. 1397/1960 come modificato dall’art 1, comma 203, I. n. 662/1996 e 2 I. n. 1397/1960. Lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, assumendo derivare dalle invocate disposizioni un automatismo di iscrizione alla gestione commercianti e non alla gestione separata quali coadiutori familiari di coloro che versano nelle condizioni specificate di cui all’art. 1, comma 203, della I.n. 662/1996.
6. Il ricorso è in primo luogo ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa controricorrente. E difatti, la questione devoluta all’esame di questa Corte è puntualmente illustrata dall’istituto ed attiene esclusivamente all’interpretazione della normativa relativa alla gestione degli esercenti attività commerciale come applicata dalla Corte fiorentina, restando estranea la questione, già risolta dal giudice di merito, relativa all’imputazione del rapporto contributivo ed all’ effettività della qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra la signora S. V. e l’impresa commerciale gestita dalla sorella ricorrente.
7. Neppure può configurarsi un difetto di interesse dell’Inps all’impugnazione a cagione del fatto che i contributi eventualmente dovuti alla gestione commercianti sarebbero inferiori rispetto a quelli dovuti alla gestione separata, considerato che la disciplina previdenziale è improntata a criteri pubblicistici, che impediscono di disattendere i criteri legali di ripartizione delle competenze tra le diverse gestioni per ragioni di convenienza.
8. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
La l. 22/07/1966, n. 613, recante l’ estensione dell’ assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, ha previsto all’art. 2 che «Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti».
9. L’obbligo assicurativo sorge dunque ex lege, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 203 della I. n. 662 del 1996 (che ha sostituito il primo comma dell’art. 29 della I. n. 160 del 1975), per i suddetti familiari dell’ imprenditore commerciale, che svolgano nell’impresa la propria attività con carattere di abitualità – ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininiterrotta sul luogo di lavoro) – e prevalenza – ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del 22/03/2017).
10. Resta espressamente esclusa l’ipotesi in cui il familiare abbia già una posizione contributiva per il lavoro nell’impresa commerciale del familiare, con iscrizione all’ a.g.o. quale lavoratore dipendente o apprendista.
11. La chiarezza del dettato normativo impedisce di estendere le ipotesi eccettive all’obbligo di assicurazione del familiare all’ ipotesi in cui il lavoro da questi reso sia stato consensualmente formalizzato come rapporto di associazione in partecipazione (così com’era possibile prima della modifica dell’art. 2549 c.c. realizzata con il d.lgs. n. 81/2015), con versamento della contribuzione nella gestione separata ex I. n. 335 del 1995, considerato che la tutela predisposta è stata dal legislatore ritenuta recessiva nelle sole ipotesi ivi previste.
12. Né risulta decisiva l’osservazione secondo la quale la I. n. 335 del 1995, che ha istituito all’art. 2 comma 26 la gestione separata per i lavoratori autonomi, sia successiva alla I. n. 613 del 1966, considerato che il legislatore non ha ritenuto comunque a tale epoca di estendere le ipotesi eccettive e che la gestione separata ha fornito una tutela ai lavoratori autonomi che ne erano sprovvisti, mentre il familiare coadiutore dell’impresa commerciale aveva già una tutela previdenziale.
13. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame applicando il principio di diritto qui individuato.
14. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
15. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.