CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 agosto 2020, n. 17706 – Ai fini della liquidazione della pensione spettante ad un dirigente di imprese industriali, già iscritto presso l’INPDAI, confluito nell’INPS in forza della I. n. 289 del 2002, le retribuzioni di riferimento sono quelle che sarebbero state utili nel caso di un’ipotetica liquidazione da parte dell’ INPDAI, e non anche le retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni a decorrere a ritroso dalla data del pensionamento