CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5451

Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Iscrizione ipotecaria – Giurisdizione tributaria – Controversie

Fatti di causa

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Tivoli che, pronunciando sulla domanda di «nullità dell’iscrizione ipotecaria» promossa da F.A., in contraddittorio con il concessionario Equitalia Sud, declinava la propria giurisdizione a favore di quella tributaria, con solo riguardo però «alle cartelle portanti crediti di natura tributaria».

2. La Corte territoriale, sul presupposto della rammentata natura tributaria di parte dei crediti in relazione ai quali era stata iscritta ipoteca, giustificava la soluzione con riferimento al principio per cui, «le controversie afferenti le iscrizioni ipotecarie appartengono alla giurisdizione tributaria laddove i crediti in tutto o in parte sottesi sono di natura tributaria».

3. La contribuente ricorreva a queste Sezioni Unite della Corte per un unico motivo, mentre il concessionario non presentava difese.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., lamentando la violazione degli artt. 5 e 37 c.p.c., nonché degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la ricorrente addebitava alla Corte d’Appello la «erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione», deducendo, in particolare, di non essere stata in grado di comprendere, in mancanza di comunicazione, oltreché in mancanza di notifica delle  «prodromiche» cartelle, che il titolo dell’iscrizione ipotecaria era di natura tributaria; con la conseguenza, sempre secondo la ricorrente, che la controversia doveva ritenersi essere stata correttamente radicata davanti al giudice ordinario, in ragione del «petitum sostanziale», siccome prospettato.

1.1. Il motivo è infondato, giacché il «petitum sostanziale» della domanda è invece costituito proprio dalla richiesta di annullamento di un’ipoteca iscritta per crediti tributari, di cui peraltro nemmeno è contestata la natura, mentre è all’evidenza ininfluente lo stato soggettivo di conoscenza del difensore, cosicché correttamente la Corte territoriale ha declinato la giurisdizione, a favore del giudice tributario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, per cui «Le controversie aventi a oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili – ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 – appartengono alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dalla ipoteca abbiano natura tributaria, spettando, altrimenti alla giurisdizione del giudice ordinario» (Cass. sez. un. n. 20426 del 2016; Cass. sez. un. n. 23113 del 2015).

2. In mancanza di avversaria attività, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.