CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 giugno 2018, n. 16702 – Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo l”andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare