CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 maggio 2018, n. 13124
Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mani del coniuge convivente in luogo diverso dalla residenza – Validità
Fatti di causa
R. L. M. impugnava innanzi alla CTP di Foggia, con due distinti ricorsi, due cartelle di pagamento per IVA, IRPEF ed IRAP assumendone la nullità per inesistenza della notifica, l’inesistenza del credito tributario ed, in ogni caso, l’intervenuta decadenza del pretesa fiscale. Equitalia Sud S.p.A. si costituiva in giudizio, rilevando l’intervenuta decadenza dalla possibilità di proporre ricorso avverso le due cartelle, depositando l’estratto di ruolo e, per ciascun estratto, una fotocopia di una relazione di notifica. La CTP previa riunione, accoglieva i ricorsi. Il contribuente spiegava appello limitatamente alla compensazione delle spese di giudizio, mentre Equitalia proponeva appello incidentale assumendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte. La CTR della Puglia riteneva fondato l’appello proposto da Equitalia, rigettando quello proposto dal contribuente, sulla base della rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. La parte intimata non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione del giudicato interno e violazione dell’art. 112 c.p.c. relativamente alla notifica della cartella n. 043200600041150/59 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., atteso che l’appello spiegato da Equitalia sarebbe inammissibile in quanto non contrastante la reale ratio deciderteli della sentenza impugnata, sicché avrebbe fatto passare in giudicato la statuizione contenuta nella decisione di primo grado per cui la notifica della suddetta cartella sarebbe nulla in quanto, sebbene eseguita nella mani della moglie convivente, la stessa era stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza, azienda o ufficio del M. così come, invece, imporrebbe l’art. 139, comma 2, c.p.c. Parte ricorrente deduce che la sentenza di appello, da un lato avrebbe violato il giudicato interno formatosi sulla specifica statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e, dall’altro, sarebbe andata ultrapetita, decidendo con argomentazioni estranee ai motivi di appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione del principio dell’onere della prova, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa interpretazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 137 e seguenti c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa interpretazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 1 e allegato 1 del D.M. 28.6.1999, in tema di modello di cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che nel corso del giudizio rappresenterebbe circostanza pacifica che Equitalia non abbia prodotto la copia autentica delle cartelle di pagamento che asserisce di aver notificato, ma depositato soltanto un foglio contenente delle relazioni di notifica dal quale non è possibile evincere cosa sia stato notificato e di quanti fogli sia composto il plico. Inoltre, il giudice di appello avrebbe fatto mal governo del quadro normativo di riferimento, atteso che , nell’accogliere l’appello, la CTR avrebbe affermato che le regole previste dal codice di procedura civile in tema di notificazioni (in particolare l’art. 148 c.p.c. che prevede l’obbligo del doppio originale dell’atto da notificare) si applicano alle cartelle solo ove la notifica venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, laddove, al contrario, anche in tema di notifica di cartelle di pagamento, vi è l’obbligo normativo da parte di Equitalia di procedere mediante la formazione di un doppio originale, uno da consegnare al destinatario, l’altro identico da ritornare alla medesima Equitalia. I due atti devono considerarsi identici tra di loro e contenere la medesima relazione di notificazione, che è parte integrante della prima pagina di ogni cartella. Parte ricorrente argomenta che nella specie è pacifico che Equitalia non ha depositato in giudizio l’originale delle cartelle di pagamento con la relazione di notificazione, ma ha depositato documenti denominati “estratto di ruolo” e, separatamente, le relazioni di notifica.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 139, comma 2, c.p.c., in relazione alla notifica della cartella di pagamento n. 043200600041150/59, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., e motivazione insufficiente su un punto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Parte ricorrente, in via gradata, rispetto ai motivi precedenti, lamenta che secondo il giudice di appello il procedimento notificatorio si deve intendere validamente eseguito anche a mani di soggetto familiare, anche non convivente. Inoltre, il giudice di appello avrebbe ritenuto validamente eseguita la notifica se fatta in un qualsiasi luogo a mani di un familiare che sia anche convivente con il destinatario, erroneamente interpretando il quadro normativo di riferimento, atteso che l’art. 139, secondo comma, c.p.c. consentirebbe la notifica a mani di un familiare convivente solo ed esclusivamente ove eseguita in uno dei luoghi individuati dalla medesima norma, ovvero la residenza, l’ufficio o l’azienda.
4. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, per ragioni di connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.
4.1. Non hanno pregio le doglianze relative alla violazione del giudicato interno ed all’eccepito vizio di ultrapetizione, atteso che dalle deduzioni illustrate dalla difesa, in relazione alla presunta notifica della cartella di pagamento n. 043200600041150/59, si evince che il motivo di appello sia una specificazione della eccezione della rituale notificazione della cartella di pagamento, restando immutata l’originaria ragione di censura. Ne consegue che, a fronte delle contestazioni espresse dall’Agente della riscossione, nessun giudicato interno può essere rilevato, né il giudicante è incorso nel vizio di ultrapetizione.
4.2. Le censure, inoltre, sono infondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: “In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, y non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 2266 del 2010; Cass. n. 15722 del 2004).
Nel caso di specie, la notifica avvenne certamente nel comune di residenza del contribuente, senza peraltro che l’ufficiale postale indicasse nella relata alcun impedimento o circostanza anomala. Il fatto che l’indirizzo non corrispondesse a quello della residenza anagrafica del destinatario, non è di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c.. Ai fini della determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario della notificazione rileva esclusivamente il luogo ove questi “dimora di fatto in modo abituale” rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all’apprezzamento del giudice del merito (Cass. n. 10170 del 2016; Cass. n. 10107 del 2014). E’ pacifica la circostanza che la notifica della cartella venne eseguita a mani della moglie del ricorrente (B. M.) in Bovino alla Via C. R. n. 9, laddove il ricorrente né in appello né nel ricorso per cassazione ha fornito alcuna indicazione utile per sostenere la mancanza di qualsiasi collegamento tra la persona notificanda ed il luogo ove avvenne la notifica, limitandosi a sostenere che la residenza e la dimora della coppia era in Bovino ma alla Via U. G. n. 4, come, invece, era suo onere processuale per consentire al giudice del merito di valutare l’eventuale vizio di notifica contestato. La CTR ha fatto perciò corretto uso dei principi di diritto sopra evidenziati, operando una valutazione di merito effettuata congruamente e non sindacabile, e precisando che in Via U. G. n. 4 lo stesso ricorrente aveva assunto di avere il domicilio fiscale.
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in un unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. Ne consegue che l’Amministrazione non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale. Si è ritenuto che: “In tema di notifica della cartella esattoriale, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione” (Cass. n. 2790 del 2016). Si è anche chiarito che: “in tema di notificazione a mezzo di servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015; Cass. n. 20918 de 2016).
Questa Corte, inoltre, si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro prevede, ai fini amministrativi, la conservazione della cartella in alternativa alla matrice (la quale, come chiarito da Cass. n. 10326 del 2014, è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395 del 2014, Cass. n. 23039 del 2016).
6. La CTR ha fatto buon governo dei principi espressi, pertanto il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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