CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 maggio 2018, n. 13153
Tributi – ICI – Immobile utilizzato da console onorario per attività istituzionale – Esenzione ex art. 7, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 – Sussiste. Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica della sentenza al sindaco pro tempore presso la casa comunale – Validità – Decorrenza dal termine breve d’impugnazione
Esposizione dei fatti di causa
1. D.G.M. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Napoli all’istanza di rimborso dell’ICI per l’anno 2003 versata in relazione ad un immobile sito in Napoli per il quale il contribuente riteneva spettasse l’agevolazione di cui all’articolo 7, lettera i), del decreto legislativo 504/92 trattandosi di locali ove svolgeva l’attività di console onorario di Malta e del Giappone. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Napoli affidato a due motivi illustrati con memoria. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7, lettera i), del decreto legislativo 504/92 e 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/97 nonché in relazione alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari stipulata il 24 aprile 1963. Sostiene il ricorrente che l’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/97 prevede che i comuni possano con regolamento stabilire che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applichi soltanto a condizione che i fabbricati, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Ne consegue che l’agevolazione di che trattasi spetta nel caso in cui il possesso sia ascrivibile allo Stato estero titolare della funzione consolare mentre, nel caso di specie, il contribuente, che svolgeva le funzioni di console onorario di Malta del Giappone, era egli stesso proprietario dell’immobile. Ed anche la convenzione di Vienna del 24 aprile 63 prevede, all’articolo 60, l’esenzione fiscale per le stanze consolari di cui lo Stato di invio è proprietario o conduttore.
4. Con il secondo motivo deduce motivazione contraddittoria ed insufficiente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha ravvisato, senza che ve ne fossero i presupposti, un’ipotetica disparità di trattamento tra lo Stato straniero possessore proprietario del bene in cui il console onorario svolge la propria attività ed il console onorario che svolge gratuitamente l’attività consolare in immobile di sua proprietà.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto tardivamente.
Risulta, infatti, che la sentenza della CTR è stata notificata al Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, presso la casa comunale il 22 giugno 2009 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il 6 aprile 2010, oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
Secondo il Comune ricorrente la notificazione effettuata in persona del sindaco presso la casa comunale non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in quanto nel giudizio di appello il comune era costituito in giudizio a mezzo del dirigente dell’ufficio tributi con ufficio in Napoli al Corso (…), sicché la notifica del ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere effettuata al procuratore ivi domiciliato a norma dell’art. 170 cod. proc. civ.. Sennonché l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 conferisce la capacità di stare in giudizio all’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, il quale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in caso di enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. Detti soggetti non necessitano di conferimento di procura, essendo abilitati ex lege a stare in giudizio in luogo del sindaco nel caso in cui il comune non intenda conferire la procura ad un avvocato del foro. Ne deriva che la notifica della sentenza effettuata in persona del sindaco pro tempore presso la casa comunale è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non potendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 170 cod. proc. civ..
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 710,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
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