CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 novembre 2019, n. 30683

Cassa previdenza e assistenza geometri liberi professionisti – Pensione di anzianità – Iscrizione all’Albo – Compatibilità

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Venezia, nella sentenza depositata in cancelleria n. 466 del 2013, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda proposta da G.T. diretta ad ottenere la corresponsione della pensione di anzianità a decorrere dal 1 agosto 2006 a carico della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, ritenendo incompatibile la pensione con la perdurante iscrizione all’Albo dei geometri.

2. La Corte territoriale argomentava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2006 valorizzata dal primo giudice, che aveva dichiarato incostituzionale l’art. 3 comma secondo della I. n. 773 del 1982, non aveva inteso rendere compatibile il godimento della pensione di anzianità a carico della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti con T L l’iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso l’albo dei geometri, ma solo con l’iscrizione agli albi relativi ad altre professioni.

3. Per la cassazione della sentenza G.T. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.

4. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

5. Il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 della Costituzione e delle norme che presiedono all’interpretazione e l’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale e sostiene che la soluzione ermeneutica adottata dalla Corte d’appello contravverrebbe al chiaro tenore letterale ed al dispositivo della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2006.

6. A fondamento del ricorso incidentale la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. e riferisce che con il dispositivo della sentenza letto all’udienza del 27 giugno 2013, la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato il gravame e confermato la sentenza impugnata. Sostiene che detta statuizione si porrebbe in insanabile contrasto con la motivazione e che la sentenza sarebbe pertanto affetto da nullità.

7. Il ricorso incidentale dev’essere esaminato per primo in quanto logicamente preliminare e idoneo a definire il presente giudizio.

8. Nel caso in esame si registra un contrasto insanabile tra il dispositivo letto in udienza (che ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento del ricorso) e la sentenza depositata in cancelleria (che ha argomentato in ordine all’infondatezza dell’originaria domanda di pensione), non colmabile in via interpretativa.

9. Neppure può attribuirsi al dispositivo letto in udienza rilevanza autonoma e prevalente, come affermato in altri casi da questa Corte (Cass. n. 21885 del 26.10.2010, Cass. n. 279 del 15.1.1996) in quanto qui il rilevato contrasto è stato fatto oggetto di specifica impugnazione e la statuizione di rigetto dell’appello non è sorretta da alcun apparato motivazionale.

10. Opera dunque il principio (affermato, tra le altre, da Cass. S.U. n. 15763 del 19/7/2011, Cass. n. 11432 del 18/06/2004, Cass. n. 29490 del 17/12/2008 , Cass. n. 5939 del 12/03/2018, Cass. n. 15618 del 11/6/2019) secondo il quale il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza – non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione – non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.

11. Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo giudizio ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

12. L’accoglimento del ricorso incidentale e l’assorbimento del principale escludono la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, previsto dall’ art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.