CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 novembre 2020, n. 26845 – Il provvedimento di revoca della prestazione assistenziale sarebbe esso stesso assoggettato al medesimo termine d’impugnazione a pena di decadenza: indipendentemente dalla possibilità di qualificare in termini stricto sensu provvedimentali un atto del genere, la decadenza di cui all’art. 42, d.l. n. 269/2003, cit., riguarda infatti i «provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici»