CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27108
Lavoro – Mancata presentazione telematica del DM 10 – Irregolarità contributive – Disconoscimento del diritto agli sgravi contributivi
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 371/2014, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione a cartella esattoriale proposta da G.S.A. s.c. a r.l. nei riguardi dell’I.N.P.S. e della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a.
La Corte territoriale riteneva che, pur a fronte della mancata presentazione telematica del DM 10 relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2008 da parte della società, non si giustificasse il disconoscimento operato dall’I.N.P.S. rispetto al diritto agli sgravi contributivi applicati, in quanto l’ente previdenziale, con le note di rettifica attraverso cui aveva preteso il recupero di tali sgravi, pur concedendo termine per la regolarizzazione, non aveva individuato in che cosa le irregolarità consistessero, sicché ne risultava violato l’art. 7 d.m. 24.10.2007, che prevedeva appunto la segnalazione delle irregolarità, oltre che i principi di buona fede e correttezza nella conduzione del rapporto obbligatorio, tali da imporre alle parti di fornirsi reciprocamente le informazioni utili al regolare adempimento.
2. Avverso la sentenza l’I.N.P.S., in proprio e nella qualità di mandatario della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, resistito da controricorso, contenente ricorso incidentale, di G.S.A., cui ha replicato ulteriore controricorso I.N.P.S.
3. G.S.A. ha infine depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. afferma la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 1, co. 1175 e 1176 L. 296/1996 (ndr art. 1, co. 1175 e 1176 L. 296/2006), dell’art. 30 L. 843/1978 e dell’art. 44 co. 9, d.l. 269/2003, conv., con mod., in L. 326/2003 e degli artt. 1175 e 2697 c.c., per non essersi ritenuto che le note di rettifica, pur risultando prive di riferimenti al fine di segnalare le specifiche irregolarità contributive riscontrate, imponessero alla società, per godere degli sgravi, di rimediare all’omesso invio telematico dei DM 10 entro trenta giorni dalla ricezione delle note stesse.
Il motivo di ricorso incidentale «subordinato e condizionato» proposto da Gestione Servizi adduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per non essersi considerato che con sentenza del Tribunale di Asti n. 44/2011, resa tra le stesse parti ed avente analogo oggetto, era stato stabilito che la mancanza di un idoneo invito alla sanatoria da parte dell’I.N.P.S. costituisse ragione ostativa rispetto al recupero degli sgravi per le irregolarità contributive (mancato pregresso invio di due mensilità di DM10) emerse.
2. Il ricorso principale è fondato.
3. In fatto, è accaduto che G.S.A. abbia versato la contribuzione di gennaio e febbraio 2008, omettendo però di effettuare la dovuta trasmissione telematica dei DM10 di tali mesi.
La società ha poi inteso fruire, per quanto oggetto di questa causa, nei mesi di giugno – ottobre 2009, degli sgravi per assunzione di personale in mobilità, procedendo a pagare la contribuzione nella corrispondente minor misura.
Precedentemente, nell’aprile 2009, l’I.N.P.S. aveva peraltro trasmesso una nota di rettifica, rispetto all’applicazione di sgravi per alcune mensilità precedenti (luglio – agosto 2008), con cui si contestava la sussistenza di irregolarità, senza specificarne la portata e si pretendevano le relative differenze contributive, intimandosi la regolarizzazione entro trenta giorni.
La società, dopo una prima replica del 14.5.2009 in cui aveva contestato le note di rettifica, rivendicando la correttezza del calcolo degli sgravi in relazione all’assunzione di lavoratori già in mobilità, ha poi provveduto, allorquando il 20 maggio 2009 in via telefonica l’ente specificò quale era l’omissione impeditiva, a trasmettere, in pari data, i DM 10 dei mesi di gennaio e febbraio 2008.
Quindi, nel successivo periodo giugno-ottobre 2009, ha applicato, nel versare la contribuzione, gli sgravi cui essa riteneva di avere diritto.
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell’agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell’art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Dure interno, valendo esso nell’ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale debba darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Dure interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la sentenza impugnata fa leva sul fatto che, non avendo l’I.N.P.S., con la nota dell’aprile 2009, segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse), vi sarebbe stata violazione dell’art. 7 e dell’obbligo dell’ente di indicare con precisione l’irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell’I.N.P.S. è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell’Inps, determini l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l’inadempimento dell’ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l’oggetto di questa controversia.
Si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 1, co. 1175 cit., allorquando ha ritenuto che l’omessa segnalazione, nell’aprile 2009, delle irregolarità sussistenti, fosse in sé ostativa al recupero delle differenze contributive.
Peraltro, la controversia, nel caso di specie, è più complessa, ed in ciò si manifesta ulteriormente l’inidoneità dell’incentrarsi della sentenza impugnata sulla violazione dell’art. 7 d.m. cit., in connessione con la nota dell’aprile 2009, dovendosi infatti considerare come sia pacifico che, nel maggio 2009, Gestione Servizi, nonostante la mancanza di un idoneo invito dell’I.N.P.S. ai sensi e nelle forme dell’art. 7 cit., avesse infine trasmesso i DM10 mancanti e che gli sgravi qui interessati riguardano mesi successivi a tale regolarizzazione.
Tali particolarità, come anche ogni altra circostanza ulteriormente rilevante, dovranno essere esaminate, in esito alla cassazione dell’erronea pronuncia di secondo grado, in sede di rinvio.
Non diversamente è in sede di rinvio che dovrà essere esaminato quanto addotto con il ricorso incidentale condizionato, rispetto all’asserita violazione di un giudicato già sussistente inter partes. Infatti, la Corte d’Appello, nell’attribuire rilevanza all’omessa osservanza al disposto dell’art. 7 d.m. 24.10.2007, ha espressamente affermato che restava assorbito ogni altro profilo di impugnazione tra cui quello inerente il terzo motivo di appello, che deduceva il predetto giudicato. Vale in proposito il consolidato orientamento secondo cui le censure che riguardano «questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite» non possono essere fatte valere con ricorso incidentale condizionato, che è pertanto come tale inammissibile, ma vanno riproposte, in caso di cassazione, nella sede di rinvio (Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass. 28 agosto 2004, n. 17201).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo.
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