CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2019, n. 27393
Professionisti – Avvocato – Redditi superiori a quelli indicati alla Cassa – Opposizione alla cartella relativa al pagamento di contributi
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2 del 2014, ha rigettato l’appello proposto nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (CNPAF) dall’avvocato S. C., avverso la sentenza del Tribunale di Verona di rigetto dell’opposizione alla cartella relativa al pagamento di contributi, pari ad euro 2564,64, per differenze riferite agli anni 1992 e 1993 consequenziali alla circostanza che il professionista aveva dichiarato al fisco redditi superiori a quelli indicati alla Cassa.
2. La Corte territoriale, dopo aver precisato che il Tribunale aveva disatteso sia l’eccezione di nullità della cartella per assenza di motivazione che quella di prescrizione dei crediti contributivi pretesi, ha ritenuto : a) infondato il motivo d’appello con il quale era stato reiterato il profilo della mancanza di sufficiente indicazione delle ragioni del credito, attesa la espressa indicazioni delle annualità di riferimento; b) insussistente la prescrizione invocata dall’appellante, posto che, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione a proposito della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 cod.civ. n. 8 cod.civ., il dies a quo del relativo termine era iniziato a decorrere dal 30 luglio 2001, data in cui la Cassa aveva conosciuto gli importi dei redditi comunicati dall’iscritto all’Agenzia delle Entrate; inoltre, nel novembre 2002 era stata comunicata la discrepanza con contestuale richiesta di pagamento e, nell’ottobre 2007, era stata preannunciata la notifica della cartella oggetto di opposizione.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’avvocato Giorgio C. sulla base di tre motivi.
4. La Cassa forense è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e si evidenzia l’erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa, richiamando un precedente di legittimità inconferente perché relativo ad ipotesi di cartella preceduta da avvisi di accertamento già impugnati, aveva ritenuto sufficiente la mera indicazione degli anni per cui si pretendeva il pagamento unitamente al codice tributo. Tale indicazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe inidonea a consentire alla parte le necessarie difese, per tale ragione solo con la costituzione in giudizio in primo grado della Cassa si era resa evidente la ragione della pretesa.
2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza che la Corte d’appello, pur riconoscendo che l’obbligo della Cassa di procedere all’accertamento ( quanto alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione) decorre dalla data di invio dei dati da parte contribuente con il Modello 5, ha sostenuto l’effetto sospensivo del relativo termine enunciato dalla giurisprudenza di legittimità senza rendersi conto che dalla stessa missiva della Agenzia delle Entrate emerge che la stessa era scaturita da una richiesta della stessa Cassa del 22 gennaio 2001. Dunque, la Cassa, certamente non incolpevole nel non attivarsi prima, avrebbe potuto e dovuto chiedere prima del decorso del termine prescrizionale la dichiarazione dei redditi senza aspettare quasi dieci anni.
3. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ragione del fatto che, pur essendo stato possibile per il contribuente comprendere le ragioni della pretesa solo a seguito della costituzione in giudizio della Cassa, allo stesso non era stato consentito ai sensi dell’art. 420 cod.proc.civ. produrre il carteggio intercorso negli anni 2002 e 2003 che avrebbe consentito di chiarire che le discrepanze tra le dichiarazioni erano dovute al fatto che l’avvocato C. aveva conseguito, nel 1991, redditi diversi da quelli derivanti dalla professione forense e, nel 1992, aveva adeguato la dichiarazione resa al fisco in ottemperanza alla cd. minimum tax di cui all’art. 11 bis inserito in sede di conversione al d.l. n. 331 del 1993,ma solo ai fini Irpef. Da ciò l’erroneità dell’affermazione secondo la quale i crediti non sarebbero stati contestati dal contribuente.
4. La formulazione di tutti i motivi, caratterizzata per i primi due dalla esposizione cumulata dell’affermato vizio di violazione di legge e quello di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non rispetta la disciplina processuale che regola il ricorso per cassazione. Questa Corte di legittimità ( Cass. n. 26874 del 2018, Cass. 19443 del 2011), sul punto, ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
5. Nel caso di specie, anche voler accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza ( vd. Cass. n. 8915 del 2018), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, deve rilevarsi che tali condizioni non sono presenti nel caso di specie perché i motivi sono del tutto privi di tali specificazioni e si caratterizzano per una critica complessiva alla sentenza impugnata sovrapponendo alla interpretazione delle norme adottata dalla Corte territoriale, sulla base degli accertamenti in fatto riportati in sentenza, proprie interpretazioni dei medesimi fatti che neppure si confrontano con i passaggi essenziali, in fatto ed in diritto, che hanno condotto la Corte d’appello a ritenere infondata l’impugnazione.
6. A fronte, infatti, della ritenuta congruità della motivazione contenuta in cartella, il ricorrente si limita a sostenerne l’erroneità senza nemmeno riportarne integralmente il contenuto, con ciò violando l’onere di specificità richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ. e lo stesso avviene laddoversi lamenta del mancato ingresso di un certo carteggio intercorso con la Cassa di cui riferisce solo in modo generico quanto ai contenuti, senza neanche indicare quando e come la richiesta era stata avanzata in sede giudiziale.
7. Peraltro, proprio l’affermazione dell’esistenza di tale carteggio, a totale disposizione del ricorrente che ne lamenta la mancata acquisizione tra il materiale istruttorio, priva di logica rilevanza la censura relativa ad una affermata incomprensibilità delle ragioni del credito.
8. Quanto al terzo il motivo, lo stesso non si confronta con la circostanza che la questione della ammissibilità del carteggio cui si allude al fine di dimostrare che la pretesa contributiva fosse stata contestata nel merito, è stata esaminata dalla sentenza impugnata laddove la stessa, alla pagina 8, individua in modo specifico l’oggetto del ricorso di primo grado affermando che <il ricorso non conteneva una esplicita contestazione del credito, né riferiva di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito azionato diversi dalla prescrizione>. E’, dunque, evidente che la sentenza ha dato conto, implicitamente, della novità delle questioni sollevate dalla parte relativamente al merito della pretesa che l’appellante aveva introdotto con il motivo d’impugnazione riportato in sentenza al punto B) della pag. 7.
9. Infine, va pure evidenziato che la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa del professionista, di occultamento del credito per non avere dichiarato parte dei proventi (invece dichiarati al fisco) relativi agli anni 1992 e 1993 nel Modello 5, con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità.
10. La sentenza impugnata, muovendo dunque dalla descritta premessa fattuale, ha correttamente applicato l’insegnamento di questa Corte, nel senso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8 (“tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”) ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l’esistenza dell’obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584).
10. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
11. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasto solo intimata CNPAF.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13., se dovuto.
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