CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2019, n. 27396
Ricostruzione della pensione – Riconoscimento della qualifica di perseguitato per motivi politici o razziali – Corresponsione agli eredi
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 21.3.2013, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a R.L., quale erede pro-quota di G.C. nonché in proprio e quale procuratore speciale di M.L., entrambi nella qualità di eredi di I.C., a sua volta erede pro-quota di G.C., la somma di € 31.361,45 a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme liquidate a titolo di ricostruzione della pensione spettante a G.C., già ammessa al godimento dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali di cui alla legge n. 96/1955 e succ. mod. e integraz.;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo quattro motivi di censura;
che R.L., in proprio e nelle spiegate qualità, ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito, ritenendo l’imprescrittibilità del credito e degli accessori, riconosciuto il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria anche in data successiva al 1°.4.1980, laddove con il ricorso introduttivo del giudizio essi erano stati domandati fino a tale data;
che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8, l. n. 96/1955 (per come modificati dalla legge n. 932/1980), 2, l. n. 932/1980, 1, 5, 6, 7 e 8, l. n. 36/1974, e 2934 e 2935 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli accessori sui crediti maturati a titolo di ricostituzione del trattamento pensionistico non fossero soggetti a prescrizione; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione dell’art. 7, l. n. 533/1973, per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza degli accessori nonostante non vi fosse prova che la parte odierna controricorrente avesse proposto all’Istituto una domanda di ricostituzione della pensione; che, con il quarto motivo, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 16, l. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale disposto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per periodi anche successivi all’entrata in vigore della legge cit., che aveva disposto il divieto di cumulo; che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto, benché il ricorso per cassazione indichi correttamente il tenore tanto della causa petendi del ricorso introduttivo quanto del quesito rivolto dai giudici territoriali al CTU (cfr. rispettivamente pagg. 3 e 11 del ricorso per cassazione), il contenuto della relazione di consulenza tecnica non è trascritto, nemmeno nelle parti necessarie per intendere se davvero il perito abbia dato corso a calcoli eccedenti il contenuto della domanda (ciò che prima facie non pare potersi dire, stante la sostanziale omogeneità della differenza vantata in ricorso e quella riconosciuta in sentenza), in spregio al consolidato principio secondo cui, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte è giudice anche del fatto processuale, il diretto esame degli atti processuali resta sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisività della questione sollevata (così Cass. S.U. 15281 del 2005 e, tra le più recenti, Cass. n. 5344 del 2013);
che per analoghe ragioni va rilevata l’inammissibilità anche del quarto motivo, non potendosi verificare, in mancanza di trascrizione della relazione peritale, se davvero i giudici territoriali abbiano disposto in violazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria di cui all’art. 16, l. n. 412/1991;
che il secondo motivo è invece fondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia pensionistica, l’imprescrittibilità concerne il diritto alla pensione, restando viceversa soggetti a prescrizione tanto i ratei maturati e non riscossi, purché liquidati (giurisprudenza costante fin da Cass. nn. 2243 del 1988, 7094 e 9333 del 1990) che gli accessori (il diritto ai quali, nelle prestazioni pensionistiche conseguenti all’applicazione del beneficio della ricostituzione di cui all’art. 5, l. n. 96/1955, decorre dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al riconoscimento della qualifica di perseguitato per motivi politici o razziali: così da ult. Cass. n. 24745 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 21119 del 2017);
che a non diverse conclusioni induce il carattere nella specie indennitario del beneficio della ricostituzione della pensione spettante ai perseguitati per motivi politici e razziali, valorizzato dalla Corte di merito al fine di escludere la prescrittibilità degli accessori, essendosi chiarito che, nella misura in cui la normativa istitutiva dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali attribuisce a costoro diritti in materia pensionistica, sussistono ragioni di ordine logico e sistematico che impongono che il contenuto di essi sia quello tipicamente previsto dall’ordinamento previdenziale (Cass. n. 20054 del 2016);
che il terzo motivo è, per contro, infondato, essendosi chiarito che, ai fini del sorgere del diritto agli accessori sulle prestazioni pensionistiche spettanti ai perseguitati per motivi politici e razziali, non è necessario che si proponga un’autonoma domanda all’ente previdenziale, essendo all’uopo sufficiente quella presentata al Ministero competente per l’accertamento dello status di perseguitato (così espressamente Cass. n. 24745 del 2018, cit.);
che, pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo e dichiarati inammissibili il primo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41886 - Con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 ottobre 2022, n. 31337 - E' escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2022, n. 22849 - In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38015 depositata il 29 dicembre 2022 - La decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n.…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 07 novembre 2022, n. 224 - Illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. C-398/18 e C-428/18 - La normativa UE osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…