CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2020, n. 20194 – A fronte dell’eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio sollevata dalla società contribuente, scatta l’onere in capo all’Amministrazione erariale di documentare la delega di firma ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull’accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione, del che non v’è traccia di motivazione nella sentenza impugnata