CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2018, n. 10139
Previdenza – Cooperativa portuale, inquadrata nel settore industria – Contributo CIGS per i lavoratori con qualifica impiegatizia e con mansioni continue
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 7 giugno 2012, ha accolto l’appello proposto dall’INPS e, per l’effetto, ha rigettato la domanda svolta dalla Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia, per la restituzione del contributo CIGS versato dal 2005 (contributo addizionale dello 0,90 per cento) per i lavoratori con qualifica impiegatizia e per quelli con mansioni continue, ritenendo interessati alla cassa integrazione guadagni straordinaria i soli lavoratori a tempo indeterminato che svolgono lavoro temporaneo.
2. Per la Corte di merito, l’ambito di applicazione della CIGS, individuato dalla legge n. 1115 del 1968, veniva esteso in favore delle compagnie e dei gruppi portuali dall’art. 5 della legge n. 469 del 1984 e il relativo obbligo contributivo veniva imposto, in via permanente, dall’art. 9 della legge n. 407 del 1990; l’obbligo contributivo per la cassa integrazione guadagni straordinaria scaturiva, pertanto, dalla classificazione come cooperativa industriale e dall’esclusione dalle ipotesi eccettuative previste dall’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947.
3. Avverso tale sentenza ricorre la Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia,con ricorso affidato ad un articolato motivo, cui resiste con controricorso l’INPS.
Ragioni della decisione
4. Deducendo violazione di plurime disposizioni di legge (legge n. 1115 del 1969; art. 5 L. n. 469 del 1984; art. 9 L. n. 407 del 1990; artt. 16, 17, 18, 21 L. n. 84 del 1984; art. 3 l. n. 186 del 1990; art. 19 d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif. in L. n. 2 del 2009; e ogni altra norma in tema di applicazione del regime di integrazione salariale straordinaria delle imprese portuali previste dai citati artt. 16, 17, 18 L. n. 84 cit. e in relazione all’art. 3 legge n. 92 del 2012) la cooperativa ricorrente assume l’erronea interpretazione delle disposizioni indicate, per essere le cooperative portuali venute ad esistenza in epoca successiva all’introduzione dell’obbligo contributivo previsto, dall’art. 5 della citata legge n. 469 del 1984, a carico dei soli gruppi e compagnie portuali con i requisiti indicati dall’art. 4 della legge n. 203 del 1983, come confermato dall’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 186 del 2000; in definitiva, ad avviso della parte ricorrente, nessuna disposizione imporrebbe alcun onere di contribuzione CIGS a carico delle cooperative portuali tenute, invece, solo all’erogazione della speciale indennità di «mancato avviamento al lavoro», riferita sempre e solo, ai lavoratori temporanei delle cooperative portuali.
5. Il ricorso è infondato e va affermato, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’obbligo in capo alla cooperativa portuale, inquadrata nel settore industria, nella sua qualità di datore di lavoro dei soci-lavoratori e dei lavoratori, al pagamento dell’addizionale contributiva dello 0,90 per cento, per integrazione salariale straordinaria, da versare all’INPS in favore dei lavoratori con qualifica impiegatizia o che, rivestendo qualifica impiegatizia, svolgono mansioni continue a far data dal 2005 (in breve, per i lavoratori non temporanei).
6. Incontroverso l’inquadramento della cooperativa nel settore industria e che la cooperativa sia tenuta alla contribuzione CIGS per i lavoratori temporanei, giacché ha alle dipendenze lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo in quanto opera come agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo per l’esecuzione di operazioni e servizi portuali, e che dall’INPS sia comunque erogata la CIGS ai lavoratori non temporanei, la cooperativa assume di non essere tenuta al corrispondente obbligo contributivo verso l’INPS in riferimento ai lavoratori (non addetti a prestazioni di lavoro a termine) con qualifica impiegatizia e ai lavoratori con mansioni continue, argomentando detto assunto sul rilievo per cui le cooperative portuali sono venute ad esistenza in epoca successiva all’introduzione dell’obbligo contributivo previsto, dall’art. 5 L. n. 469/1984, a carico dei soli gruppi e compagnie portuali con i requisiti indicati dall’art. 4 della legge n. 203 del 1983, come risulterebbe confermato dall’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 186 del 2000, e suffragando tale tesi difensiva sull’asserita inesistenza di disposizioni impositive di un onere di contribuzione CIGS a carico delle Cooperative Portuali, tenute, invece, esclusivamente all’erogazione della speciale indennità di mancato avviamento al lavoro.
7. Osserva il Collegio che, a parte l’evidente situazione di disparità resa palese dalla tesi difensiva della cooperativa, tra lavoratori, ammessi o esclusi dal beneficio nonostante prestino la loro opera in favore di un datore di lavoro sottoposto, in considerazione dell’attività svolta, all’obbligo contributivo in questione (in forza di una pretesa restrizione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’integrazione salariale in riferimento a solo alcuni lavoratori), la sussistenza dell’obbligazione contributiva trova fondamento nell’ambito di applicazione della CIGS normativamente prefissato, individuato dalla legge n. 1115 del 1968, esteso, in favore delle compagnie e dei gruppi portuali, dall’art. 5 della legge n. 469 del 1984, risultando imposto, il relativo obbligo contributivo, dall’art. 9 della legge n. 407 del 1990; l’ulteriore rilievo è che l’obbligazione contributiva deriva direttamente dalla classificazione della cooperativa in questione come cooperativa industriale e dall’esclusione dal novero delle ipotesi eccettuative previste dall’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 12 agosto 1947, n. 869.
8. La tesi interpretativa volta ad evidenziare la scansione temporale delle disposizioni, richiamate nel paragrafo che precede, in epoca antecedente alla venuta in esistenza delle cooperative portuali, per predicarne l’inapplicabilità dell’obbligazione della quale si controverte ad un soggetto non ancora esistente all’atto dell’introduzione, nell’ordinamento, dell’obbligazione, trascura di considerare la necessitata evoluzione delle imprese concessionarie di servizi portuali (compagnie e gruppi portuali) in cooperative portuali all’esito degli interventi della Corte di Giustizia per limitarne il monopolio nella fornitura di lavoro temporaneo (su cui si rinvia a Cass. 14 luglio 2008, n. 19291); con la conseguenza, per l’interprete, che il riferimento enunciato nell’art. 4 della legge n. 469 del 1984, ai lavoratori ed impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali, deve riferirsi alla medesima compagine economica (compagnie e gruppi portuali) nella nuova veste assunta, per ovviare ai divieti comunitari, di cooperative portuali e, in definitiva, di società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (vedine il richiamo, in tali termini, nell’art. 3, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
9. Quanto all’ulteriore argomento, a confutazione della corretta opzione interpretativa della Corte di merito, della previsione ex lege, a carico delle cooperative portuali, della sola indennità di mancato avviamento al lavoro, e da erogare ai soli lavoratori temporanei, giova rimarcare che l’art. 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale e, nella citata disposizione, le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha semplicemente parametrato il predetto beneficio, per il mancato avviamento, all’integrazione salariale straordinaria senza che si possa inferirne che tale sia l’unica forma di integrazione salariale prevista a carico delle cooperative portuali.
10. Peraltro, la richiamata previsione dell’indennità per il mancato avviamento si limita ad indicare l’ambito dei lavoratori ai quali è destinata e risulta non pertinente, nella vicenda all’esame, per smentire la sussistenza, nell’ordinamento, dell’obbligazione contributiva per integrazione salariale straordinaria per i lavoratori non temporanei delle cooperative portuali.
1. In conclusione il ricorso va rigettato.
12. La novità della questione trattata sulla quale non constano precedenti specifici di legittimità, consiglia la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; spese compensate.
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