CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2021, n. 10995
Procedura di licenziamento collettivo – Difetto delle comunicazioni – Accordo sindacale – Nucleo dei lavoratori interessati alla applicazione del criterio del pensionamento – Razionalmente adeguato il criterio della prossimità al trattamento pensionistico
Fatti di causa
Il Tribunale di Torino, con sentenza 15/3/2016, respingeva l’impugnazione proposta da G.C. avverso il recesso intimato dalla S. s.p.a. il 16/10/2014 all’esito della procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale conclusasi con la risoluzione del rapporto di quindici dipendenti.
Detta pronunzia veniva confermata dalla Corte distrettuale.
A fondamento del decisum, ed in estrema sintesi, venivano respinte le censure formulate dal lavoratore con riferimento alla violazione dell’art. 4 c.9 l. 223/1991 e al difetto delle comunicazioni ivi previste ritenute prive della informazione relativa alla coincidenza del numero dei lavoratori licenziabili con quelli in possesso dei requisiti previsti in sede di accordo sindacale – sulla base dei seguenti rilievi:
nell’accordo sindacale approvato anche dalle assemblee dei lavoratori, le parti avevano già circoscritto il nucleo dei lavoratori interessati alla applicazione del criterio del pensionamento, riferito ai dipendenti nati * prima del 1/1/1965;
l’esito delle verifiche, alle quali avevano titolo a partecipare le OO.SS. e la stessa R.S.U. di cui il C. era componente, aveva condotto all’accertamento della coincidenza rimasta incontestata, dei lavoratori licenziabili in base al criterio adottato, con il numero degli esuberi, essendo così superfluo il ricorso alla indicazione di ulteriori parametri selettivi da inserire nella comunicazione ex art.4 c.9 della legge n.223/1991;
l’elenco inviato dei quindici lavoratori licenziati ai destinatari individuati dalla disposizione testé citata, era dunque sufficiente a dare conto delle ragioni della scelta operata.
Avverso tale decisione G.C. interpone ricorso per cassazione sostenuto da unico motivo cui resiste con controricorso la società intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art.378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo si denuncia violazione dell’art.4 commi 9 e 12 l. 223/1991 in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c.
Ci si duole che la Corte di merito abbia interpretato la disposizione citata, ritenendo autosufficiente la comunicazione ivi disciplinata, nonostante la mancata comunicazione per iscritto delle informazioni idonee a rendere comprensibili al lavoratore le ragioni della scelta del personale da esodare
2. Il ricorso è infondato.
Per un corretto iter motivazionale è opportuno rimarcare come questa Corte non dubiti che in materia di licenziamenti collettivi – come sottolineato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 1994 – la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, poiché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art.15, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori.
Va considerato, quindi, razionalmente adeguato il criterio della prossimità al trattamento pensionistico, stante la giustificazione costituita dal minore impatto sociale dell’operazione, e il potere dell’accordo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 di sostituire i criteri legali e di adottare anche un unico criterio di scelta, a condizione che il criterio adottato escluda qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro (Cass. 2/3/1999, n. 1760; 7/12/1999, n. 13691; 22/3/2001, n. 4140; 26/9/2002 n. 13962; 2/9/2003 n. 12781); tale soluzione, come rimarcato da questa Corte con condiviso orientamento, in linea con la volontà del legislatore sovranazionale espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla l. n. 223 del 1991 e codificata nell’art.27 della Carta di Nizza, valorizza il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità al trattamento pensionistico (vedi Cass. 30/9/2015 n. 19457).
Sempre in via di premessa, è bene, poi, rammentare che l’iter procedimentale nel quale è strutturato il licenziamento collettivo secondo le scansioni sancite dalla l. 223/1991 che realizzano la procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione (ex plurimis vedi Cass. 3/3/2009 n.5089) e che, nel dispiegarsi delle cadenze in cui il legislatore ha articolato la procedura di licenziamento del personale in esubero, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, assume la funzione di consentire il controllo del corretto esercizio del potere datoriale mirando a tutelare, oltre agli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto (vedi Cass. 31/7/2013 n. 18366).
3. Orbene, la Corte distrettuale ha mostrato di conoscere e condividere gli enunciati principi, dei quali ha disposto corretta applicazione, osservando come l’indicazione dell’elenco dei dipendenti in esubero, in “applicazione del criterio della pensionabilità”, esattamente coincidente con il numero del personale licenziabile, fosse idoneo a soddisfare la ratio sottesa alla menzionata disposizione, consentendo pienamente la puntuale verifica delle modalità di applicazione del criterio pattuito, in coerenza coi dieta di questa Corte secondo cui è legittima l’adozione concordata dalle parti sociali del criterio di scelta fondato sul possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico essendo quest’ultimo astrattamente oggettivo e in concreto verificabile (vedi Cass. 28/3/2018 n.7710).
Il ricorrente censura il dictum della Corte distrettuale, deducendo che la stessa aveva ritenuto come la mancanza di un elenco nominativo- dei lavoratori licenziati e l’autosufficienza del criterio del pensionamento – stante la coincidenza del numero degli esuberi con quello dei lavoratori in possesso del requisito concordato – non si fossero tradotti in violazione dell’art.4 comma 9 l. 223/91.
La doglianza, tuttavia, non appare idonea a scalfire la ricordata statuizione con la quale la Corte distrettuale ha scrutinato la prodotta documentazione pervenendo alla conclusione cui innanzi si è fatto cenno, alla cui stregua la comunicazione dell’elenco nominativo dei soli dipendenti in possesso del requisito pensionistico oggetto di Accordo in sede sindacale, coincidente con il numero del personale da esodare ivi previsto, era idonea a dare conto della scelta operata.
Si tratta di una valutazione in fatto della documentazione acquisita agli atti che è riservata al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, irrilevante palesandosi il richiamo disposto dal ricorrente al giudizio di revocazione proposto innanzi alla Corte distrettuale, che si deduce abbia avuto ad oggetto la produzione di detto elenco.
In numerosi arresti questa Corte ha peraltro, ritenuto corretta la comunicazione indicante specificamente il criterio di scelta, individuato in sede di accordo sindacale, del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia, la cui natura oggettiva rendeva superflua la comparazione con i lavoratori privi del requisito stesso, inferendone che, poiché la specificità dell’indicazione delle modalità di applicazione del criterio di scelta adottato è funzionale a garantire al lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scelta è caduta su di lui, in modo da consentirgli una puntuale contestazione della misura espulsiva, il parametro per valutare la conformità della comunicazione al dettato di cui all’art.4, comma 9, deve essere individuato nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso concreto, di garantire al lavoratore . la suddetta consapevolezza.
E nello specifico, tale scrutinio è stato congruamente svolto dai giudici del gravame i quali hanno rimarcato come il criterio della prossimità al pensionamento fosse nella specie correttamente applicabile, in quanto idoneo a formare una graduatoria rigida senza alcun margine di discrezionalità da parte datoriale nella individuazione dei lavoratori da licenziare in coerenza con il positivo vaglio espresso dalle OO.SS. in sede di accordo sindacale la cui definizione non è stata oggetto di alcuna critica volta ad evidenziare eventuali maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori; in tale prospettiva la comunicazione recante l’indicazione dei soggetti licenziati era da considerarsi, pertanto, Sufficiente a dar conto . delle ragioni della scelta che non aveva comportato la necessità di ulteriori comparazioni fra lavoratori pensionabili in base a diversi criteri tali da imporre un obbligo di puntuale comunicazione, data anche la coincidenza del numero del personale licenziabile con quello effettivamente licenziato.
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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