CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5580
Tributi – Imposte sui redditi – Redditi di impresa – Contributi statali ex lege n. 488 del 1992 – Sopravvenienze attive. – Definizione agevolata controversia – Omessa presentazione istanza di trattazione – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per la Calabria in Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla Società P. G. T. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. 8153000504 relativo a IRPEG e ILOR per l’anno 1997.
2. Ha rilevato il giudice di appello che il contributo statale concesso alla società ai sensi della legge n. 488 del 1992 andava qualificato come sopravvenienza attiva e, come tale, era soggetto a tassazione.
3. Per la cassazione della citata sentenza la Società P. G. T. s.r.l. ha proposto ricorso con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. Con istanza del 5 ottobre 2017, la ricorrente ha chiesto che il processo venga sospeso ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017 convertito dalla legge n. 96 del 2017.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo: «Omessa e insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 del c.p.c.» deducendo che la sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto storico dell’avvenuta iscrizione nel bilancio del contributo per cui è causa, quale posta dello stato patrimoniale, di talché rilevante diviene la valutazione della natura provvisoria dell’elargizione, con conseguente esclusione della tassabilità, come la pronuncia avrebbe omesso di rilevare.
b) Secondo motivo: «Omessa e insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 del c.p.c.» deducendo che la sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto dell’avvenuto appostamento in bilancio del contributo nello stato patrimoniale della società, con conseguente omissione di qualificazione del predetto fatto ai fini della tassabilità del relativo importo e invece l’avvenuta qualificazione del contributo come “a fondo perduto” senza alcuna disamina della disciplina applicabile al caso concreto.
c) Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, c. 3, lett. b) del DPR 917/86 in relazione alla L. n. 488/92, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.» deducendo l’omessa valutazione da parte della sentenza impugnata della normativa di riferimento, con particolare riguardo alla possibilità di considerare il contributo ex lege 488 come sopravvenienza attiva.
2. L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto,
3. La Corte rileva che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 10, ultimo periodo, del citato art. 11.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
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