CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 giugno 2018, n. 16838
Licenziamento – Carattere ritorsivo – Espletamento mansioni superiori – Risarcimento del danno morale, soggettivo ed esistenziale
Rilevato
1. che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda proposta da M.B., nei confronti di P.M. – quale rappresentante della comunione ereditaria “Farmacia dott.ssa R.A.” – e nei confronti di P.T., C.T. e A.T., domanda intesa all’accertamento della illegittimità, sotto vari profili, del licenziamento intimato il 29.11.2009, al pagamento di differenze retributive connesse all’asserito espletamento delle superiori mansioni di “direttore di farmacia” ed al risarcimento del danno morale, soggettivo ed esistenziale;
1.1. che il giudice di appello, escluso il carattere ritorsivo del recesso datoriale, ritenuti provati i fatti addebitati e cioè le assenze ingiustificate da lavoro nel periodo dal 4 al 21 gennaio 2009, ha reputato giustificata, anche alla stregua delle previsioni collettive, la irrogazione della sanzione espulsiva; ha, altresì, ritenuto indimostrato l’assunto dello svolgimento delle superiori mansioni di direttore di farmacia essendo emersa solo la sostituzione, in conformità della previsione di cui all’art. 4 c.c.n.l., della titolare nelle occasioni in cui questa era assente; ha, inoltre, escluso che la sentenza di primo grado fosse stata, secondo quanto dedotto dall’appellante B., deliberata e redatta prima del deposito delle note conclusive autorizzate dell’originario ricorrente in quanto il provvedimento riportava in calce la data del 19.10.2015 che dimostrava la sua redazione dopo la scadenza del termine ultimo per il deposito di note conclusive, né vi erano ragioni per ritenere il contrario;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.B. sulla base di quattro motivi; che A.T., in proprio e quale legale rappresentante della comunione ereditaria denominata “E.F. Dr.ssa A.R.” nonché C.T. e P.T. hanno resistito con tempestivo controricorso;
Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di documenti decisivi,- violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2697 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – Illogicità della motivazione Violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5, omesso esame, e illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Errore di metodo nella valutazione della giusta causa e illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2119 cod. proc. civ.; (ndr art. 2119 cod. civ.) censura, in sintesi, la ricostruzione degli accadimenti operata dal giudice di appello sulla base delle emergenze le quali – assume- se correttamente valutate, avrebbero confermato sia il dedotto intento ritorsivo alla base del licenziamento scaturito dal rifiuto del dipendente di firmare la lettera di dimissioni sia il fatto che l’accesso alla farmacia, nei giorni poi contestati come assenza dal lavoro, era stato, in concreto, impedito al B.;
2. che con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 4 c.c.n.l. Sanità , dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 36 Cost. nonché omesso esame e valutazione delle prove testimoniali in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2967 cod. civ., censurando la sentenza di appello per avere omesso di accertare se effettivamente vi era stato svolgimento delle superiori mansioni reclamate, arrestandosi, in sintesi, alla formale qualifica rivestita dal B.;
3. che con il terzo motivo deduce “violazione della regola di fattispecie in ordine al danno morale soggettivo e al ” danno esistenziale” “e violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. sulla prova presuntiva, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno; sostiene infatti che tale danno risultava provato sia per effetto della perdita delle funzioni di direttore sia per il carattere proteiforme della costrizione alle dimissioni esercitata dal P. con ricorso a figure prestigiose in ambito professionale;
4. che con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere escluso che la sentenza di primo grado fosse stata deliberata prima della scadenza del termine di note conclusive; sostiene che dal relativo contenuto si evinceva il mancato esame delle note conclusive e che, comunque, la sentenza di primo grado, per la sua corposità, era verosimilmente stata deliberata prima dell’udienza di discussione ;
5. che il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità. Si premette che parte ricorrente, pur denunziando formalmente anche violazione di norme di diritto, incentra le proprie critiche sulla ricostruzione di fatto degli accadimenti operata dal giudice di appello. Tale ricostruzione non risulta inficiata dalle censure di parte ricorrente, articolate con modalità non conformi all’attuale configurazione del vizio di motivazione, nel testo vigente, applicabile ratione temporis,; in coerenza con la ratio ispiratrice della novella, intesa alla riduzione al minimo costituzionale dell’obbligo di motivazione, l’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. richiede la espressa indicazione del fatto storico oggetto di discussione tra le parti e di rilevanza decisiva, del dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (v. per tutte Cass. Sez Un. n. 8053/2014 cit.). Parte ricorrente non si è attenuta a tali prescrizioni in quanto non ha indicato alcun fatto storico di rilevanza decisiva il cui omesso esame avrebbe, in tesi, viziato l’accertamento del giudice di secondo grado ma si è limitata a contestare il malgoverno delle risultanze istruttorie con riferimento agli elementi di causa e a sollecitare, in definitiva, un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679; Cass. 16/12/2011 n. 2197; Cass. 21/9/2006 n. 20455; Cass. 4/4/2006 n. 7846; Cass. 7/2/2004 n. 2357);
6. che il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice di appello non si è limitato a negare l’espletamento di mansioni superiori facendo riferimento alla formale qualifica di inquadramento dell B. ma, sulla base di espresso richiamo alle emergenze istruttorie, ha ritenuto che gli elementi acquisiti deponevano nel senso che il B. aveva svolto le superiori mansioni afferenti alla qualifica di direttore di farmacia solo nei casi di assenza per malattia della titolare della farmacia come dimostrato dalle lettere di “sostituzione temporanea di incarico”, inviate alla ASL, sottoscritte dalla titolare e dallo stesso B. e come confermato dai dipendenti della farmacia in sede testimoniale. Tale ricostruzione non è validamente inficiata dalle ulteriori deduzioni sviluppate dal ricorrente che si limitano ad offrire una diversa “lettura” del materiale probatorio , sollecitando un sindacato che, come già evidenziato, è precluso al giudice di legittimità;
7. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non sorretto dall’ adeguata esposizione del contenuto della originaria domanda con riguardo alle allegazioni in fatto ed alle deduzioni in diritto, esposizione indispensabile per la identificazione del fatto al quale originariamente era stata collegata la pretesa risarcitoria azionata dal B.; invero, tale fatto, nell’ambito del ricorso per cassazione, non è univocamente individuato in quanto parte ricorrente lo identifica, indifferentemente, mediante un generico riferimento al traumatico epilogo collegato alla conclusione del rapporto di lavoro (v.ricorso, pag.2), alla perdita delle funzioni di direttore e al “carattere proteiforme della costrizione alle dimissioni esercitata dal sig. P….” (v. ricorso, pag. 24); in ogni caso, dalla ricostruzione della vicenda quale operata dal giudice di appello e non validamente censurata dall’odierno ricorrente emerge la inconfigurabilità di un danno risarcibile in assenza di una condotta illecita imputabile alla parte datoriale, dovendo ulteriormente rilevarsi, quanto all’accertata legittimità del licenziamento, che per la configurabilità di un danno autonomamente risarcibile si richiede l’intimazione del licenziamento con modalità particolarmente ingiuriose e (Cass. 19/11/2015 n. 23686; Cass. 12/03/2014 n. 5730; Cass. 22/03/2010 n. 6845) deduzione neppure formulata dall’odierno ricorrente;
8. che il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto non sorretto dalla esposizione del fatto processuale, destinata a dare contezza, mediante la ricostruzione della vicenda processuale, dell’errore ascritto al giudice di appello, ed in quanto affidato, in relazione alla dedotta violazione del principio del contraddittorio, a considerazione del tutte generiche ed a congetture ipotetiche, fondate, tra l’altro, sulla tecnica di redazione della sentenza di primo grado, inidonee a scardinare il decisum sul punto;
9. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;
10. che le spese del giudizio di legittimità sono liquidate secondo soccombenza;
11. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7473 - Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21485 - Il CCNL 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ha previsto un nuovo sistema di inquadramento- nel quale tutte le mansioni all'interno della…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16619 depositata il 12 giugno 2023 - Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 marzo 2020, n. 7566 - Licenziamento per giusta causa per assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi per essersi collocata autonomamente in ferie alla scadenza del periodo di comporto, senza formulare…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 settembre 2020, n. 18956 - Licenziamento disciplinare per recidiva per le assenze ingiustificate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7683 - Licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate documentalmente provate e altre infrazioni
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…