CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 giugno 2018, n. 16839
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – CCNL settore idraulico forestale – Benenfici economici – Mancato recepimento
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Palermo, condannava l’Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana a pagare in favore di B. F. e altri le somme specificamente indicate per ciascuno di essi a titolo di differenze sul trattamento retributivo per il periodo 1° agosto 2002 -31 dicembre 2004.
2. I lavoratori, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’Assessorato, con distinti ricorsi avevano agito in giudizio dichiarando di aver svolto un certo numero di giorni di lavoro ciascuno negli anni 2002-2005.
Deducevano, quindi, che benché il contratto collettivo di lavoro del settore idraulico forestale avesse previsto per il quadriennio 2002- 2005 un aumento pari a tre euro l’ora, tale contratto era stato recepito dalla Regione siciliana per la parte economica solo a partire dal 2005.
Assumevano i ricorrenti che l’immediata applicabilità nella Regione del contratto collettivo di categoria discendeva da esigenze di uniformità del trattamento dei lavoratori su base nazionale. L’Assessorato aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e non applicabilità dei benefici economici previsti dal contrattazione collettiva in quanto in mancanza di un recepimento specifico non poteva avere efficacia nel territorio siciliano.
3. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda dei lavoratori.
Il Tribunale riteneva incoercibile il recepimento da parte della Regione della disciplina economica contemplata dal contratto collettivo, ciò tenuto conto della legge regionale numero 14 del 2006 che rimetteva ad un atto discrezionale della Giunta il recepimento della parte economica del contratto.
4. La Corte d’Appello riformava la sentenza del Tribunale.
4.1. La Corte d’Appello poneva fondamento della propria decisione il fatto che il trattamento economico previsto dalla contrattazione costituisse materia ordinamento civile, in quanto tale rimessa alla potestà legislativa dello Stato e non derogabile.
Né poteva configurarsi la lesione di un’autonomia collettiva in sede decentrata atteso che veniva in rilievo il minimo retributivo nazionale oggetto di disciplina da parte della contrattazione nazionale.
5. Per la cassazione la sentenza resa in grado d’appello ricorre l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, già Assessorato agricoltura e foreste, prospettando un motivo di impugnazione.
6. I lavoratori sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso e dedotta la relazione falsa applicazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dell’articolo 23, comma 5, della legge della Regione Sicilia 15 maggio 2000 n. 10, dell’articolo 45 ter della legge della Regione Sicilia 6 aprile 1996 n. 16, dell’articolo 49 della legge della Regione Sicilia 14 aprile 2006 n. 14, dell’articolo 3, ultimo comma, della legge la Regione Sicilia 10 aprile 1978 n. 2, in relazione all’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile.
Si assume che. in mancanza di recepimento, non può trovare ingresso la provvidenza economica prevista dalla Contrattazione collettiva nazionale.
2. Il motivo è fondato in ragione dei principi già affermati da questa Corte.
Come affermato da Cass. n. 356 del 2016 (che richiama Cass. n. 13544 del 2008), in analoga fattispecie, “s’intende riaffermare in questa sede il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività”.
3. Il suddetto enunciato costituisce applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù dei principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ.. prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (citata Cass., n. 356 del 2016).
4. La sentenza della Corte territoriale non fa corretta applicazione dei principi affermati.
5. Conseguentemente la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, la quale, ai fini della soluzione della controversia, farà applicazione del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive nei termini precisati sub 2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.