CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 marzo 2019, n. 8386
Licenziamento disciplinare – Cooperativa – Delibera di esclusione da socio – Nesso di interdipendenza tra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Catanzaro, accogliendo il reclamo proposto dalla società cooperativa Unione Operai Lavoratori Edili (U.O.L.E.), ha riformato la sentenza del Tribunale di Castrovillari e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G. G., socio e dipendente della società reclamante, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato l’8 aprile 2013.
2. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace il licenziamento per violazioni procedimentali e aveva accordato la tutela di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 18 I. 300/70, dichiarando la risoluzione del rapporto di lavoro e condannando la cooperativa al pagamento di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
3. La Corte d’appello ha riformato tale sentenza. Preliminarmente, ha respinto l’eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dal G. ex artt. 434 e 436 bis cod. proc. civ. Nel merito, ha ritenuto il reclamo meritevole di accoglimento in sintesi per i seguenti argomenti:
– con atto datato 8 aprile 2013 la cooperativa aveva reso noto al G. che aveva tenuto comportamenti tali da incrinare il rapporto fiduciario, sicché il C.d.A. aveva deliberato il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. e contestualmente l’esclusione da socio della cooperativa ai sensi dell’art. 12 dello statuto;
– il G. aveva contestato in sede giudiziale il licenziamento disciplinare; tuttavia, egli era già incorso nella decadenza di cui all’art. 2533 cod. civ., che prevede il termine di sessanta giorni per l’opposizione alla delibera di esclusione da socio;
– contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la cooperativa non era tenuta a fornire una comunicazione integrale della delibera, poiché tale atto svolge la funzione di informare il socio delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell’esclusione e nel caso di specie la missiva, di cui il G. aveva avuto pacifica conoscenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicava chiaramente gli estremi della delibera e gli addebiti posti a base dell’esclusione, peraltro comuni al licenziamento, nonché le norme statutarie che si assumevano violate;
– stante l’assenza dell’opposizione alla delibera di esclusione, il socio lavoratore era incorso nella decadenza di cui all’art. 2533 cod. civ., da cui il difetto di interesse a ricorrere per impugnare il licenziamento, considerato il nesso di interdipendenza che sussiste tra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro, come affermato da Cass. n. 3836 del 2016;
– in conclusione, è inammissibile per difetto di interesse la domanda giudiziale proposta il 1° agosto 2013 avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento.
4. Per la cassazione di tale sentenza G. G. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la soc. coop. U.O.L.E.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2533 cod. civ. e della l. 142/2001, art. 5, comma 2, sulla decorrenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’esclusione da socio.
Afferma che il termine non può decorrere se non è comunicato integralmente il testo della delibera, non essendo sufficiente il semplice riferimento contenuto nel provvedimento comunicato.
2. Con il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione delle stesse norme, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancata impugnativa della delibera di esclusione da socio comporti il difetto di interesse a vedere dichiarata l’illegittimità del licenziamento.
Richiama l’ordinanza interlocutoria n. 13030 del 2017, con cui era stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione dell’interferenza tra impugnativa di esclusione del socio e impugnativa del licenziamento.
3. Il primo motivo è inammissibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, (v. Cass. n. 24795 del 2016, n. 21566 del 2018 e pure Cass. n.21567 del 2018).
Circa la delibera di esclusione del socio da società cooperativa, questa Corte ha affermato, con orientamento che qui si intende ribadire, che la comunicazione deve avere un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni. Tanto è imposto a pena di inefficacia sia dalla disciplina generale di quell’articolo 2533 cod. civ. ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, sia dalla disciplina generale di cui la legge n. 142 del 2001, che la rende idonea estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo (Cass. n. 24795 del 2016).
3.1. Nella specie, la Corte d’appello ha riferito che la comunicazione contestuale comprendeva sia il riferimento alla delibera, sia la motivazione licenziamento e che le due ragioni erano coincidenti; la comunicazione era stata spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come richiesto dallo statuto della cooperativa.
3.2. Il ricorrente non ha adempiuto l’onere di trascrivere la comunicazione recante il duplice contenuto, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Inoltre, la critica attiene non all’interpretazione delle norme di legge, ma all’operata qualificazione e interpretazione dell’atto da parte del giudice di merito, questione non suscettibile di riesame da parte di questa Corte.
4. La questione introdotta con il secondo motivo deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 27436 del 2017 (v. pure Cass. nn. 21566 e 21567 del 2018).
Le Sezioni Unite hanno osservato che “l’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa a norma della legge n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, impedisce senz’altro, in mancanza d’impugnazione della delibera che l’abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore. E’ la tutela restitutoria ad essere preclusa dalla omessa impugnazione delle delibera di esclusione (…)” L’effetto estintivo, tuttavia, di per sé, “non esclude l’illegittimità del licenziamento… né elide l’interesse a far valere l’illegittimità del recesso” e al danno che ne consegue “si può porre rimedio con la tutela risarcitoria”.
5. La pronuncia delle S.U. si conclude con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria “.
6. Con accertamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità, al provvedimento comunicato si è attribuita la duplice natura di atto di espulsione societaria e di licenziamento disciplinare. Pur in difetto di opposizione ai sensi dell’art. 2533, comma 2, cod. civ., non è impedita l’azione di impugnativa del recesso; ad essere preclusa è unicamente la tutela reintegratoria, per la definitiva cessazione del rapporto associativo, in ragione della previsione di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 142 del 2001 (“Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”).
7. Ha dunque errato la sentenza per avere ritenuto il difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. del lavoratore a proporre un ricorso avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, essendo decaduto dalla facoltà di impugnare la delibera di esclusione.
8. La sentenza va dunque cassata con rinvio, dovendo il giudice di rinvio procedere all’esame della domanda di impugnativa del licenziamento, non preclusa dalla decadenza dall’impugnativa della delibera di esclusione di socio.
8.1. Resta assorbito l’esame di ogni altra questione, stante l’effetto preclusivo derivante dall’accoglimento, da parte del giudice di appello e qui annullato, del primo motivo di reclamo proposto dalla società cooperativa, avente ad oggetto il rigetto, da parte del primo giudice, della eccezione di inammissibilità dell’impugnazione giudiziale del licenziamento per omessa opposizione, da parte del G., alla delibera di esclusione da socio.
9. Si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
10. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria.
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