CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 novembre 2018, n. 30561
Appalto – Segretario di una commissione di gara – Maggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto alla qualifica rivestita – Diritto ad un supplemento di retribuzione – CCNL
Fatti di causa
1. Con sentenza del 23.8.2013, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame proposto da F.R. (tecnico specializzato, Quadro A1) avverso la decisione del Tribunale capitolino che aveva rigettato la domanda proposta dal predetto intesa ad ottenere la condanna dell’A. s.p.a. al pagamento della somma di euro 95.836,52 a titolo di compenso per l’attività prestata quale segretario di una commissione di gara, per l’affidamento a contraente generale, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sulla base di excursus delle disposizioni della legge 109/1994 e delle norme del Regolamento di attuazione DPR 554/1999, la Corte rilevava come la pretesa fosse infondata, riferendosi le disposizioni ai compensi per i membri delle Commissioni giudicatrici, e non anche al Segretario della commissione, che svolgeva una funzione meramente ausiliaria e documentale, senza avere diritto al voto e senza essere legittimato a svolgere funzioni tecnico valutative. Quale seconda ratio decidendi evidenziava che i compensi previsti dalle norme esaminate si riferivano a quelli relativi alle attività prestate da membri delle Commissioni che non fossero dipendenti delle stazioni appaltanti e che “le spese per le commissioni giudicatrici” inerivano a quelle connesse all’attività della commissione e non a compensi da corrispondere ai componenti, come confermato dall’art. 17 del Regolamento, ove ne veniva affermato il carattere solo eventuale.
Richiamava, poi, il principio secondo cui la prestazione di mansioni molteplici ma di eguale livello secondo il contratto collettivo, attuata entro il normale orario di lavoro, non richiedesse un compenso maggiore, qualora tale destinazione non comportasse, secondo la disciplina di riferimento, un inquadramento o una retribuzione superiore, e che poteva configurarsi un diritto ad un supplemento di retribuzione, ai sensi dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost., solo ove fosse dimostrato che tale cumulo comportasse per il lavoratore un maggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto a quello caratteristico della qualifica rivestita. Rilevava che tra le mansioni del profilo di appartenenza del F. erano ricomprese anche quelle di “consulenza e rappresentanza per l’A. in organi collegiali comitati commissioni e consigli”, assimilabili a quelle di Segretario di commissioni e consigli con autonomia organizzativa rispetto alle attività di supporto previste come proprie di alcuni profili collocati nel medesimo livello di inquadramento dello stesso, ossia Area Quadri, posizione organizzativa ed economica A. Né il F. aveva dedotto che tali attività erano state svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario di lavoro o che le stesse avessero implicato un maggiore impegno qualitativo ed un aggravio della prestazione lavorativa. Ogni questione relativa al quantum del compenso era reputata assorbita.
3. Di tale decisione domanda la cassazione il F., affidando il ricorso a due motivi, cui resiste l’A. s.p.a., con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 21 della I. 109 del 1994 e del Regolamento 554/1999, sulla base del richiamo all’art. 92, comma 3, di tale DPR, secondo “cui l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico”, e si sostiene che, sulla base del disposto dell’art. 21 della Legge quadro sui lavori pubblici (109/94 cit.) e di ulteriori indicazioni del medesimo tenore contenuti nel D.M. 255/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, debba ritenersi sussistente uno specifico obbligo di destinare le somme ai membri delle commissioni di gare, senza esclusione dei membri interni. Si richiama, a sostegno della censura, Cass. 19.7.2004 n. 13384, quale precedente giurisprudenziale affermativo dell’esistenza di un diritto soggettivo di natura retributiva.
2. Con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione art. 416 c.p.c., in relazione alla mancata contestazione dell’allegata partecipazione del ricorrente come membro della Commissione di gara, sostenendosi che doveva ritenersi provato che solo per la gara DG 22/2004 il ricorrente avesse partecipato come segretario, mentre per le altre era stato membro della Commissione e che, comunque, anche come segretario della commissione, aveva diritto a ricevere il relativo compenso.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè non dotato di sufficiente specificità idonea a scalfire le ragioni della decisione impugnata e soprattutto inconferente rispetto alle ragioni del decisum, laddove richiama principi validi in tema di compenso”incentivante”. Quest’ultimo, come si evince dal tenore della norma indicata, art. 18 l. 109/1994, si riferisce al diritto ad una quota del fondo interno costituito con 1% del costo preventivato di un’opera e di un lavoro, ovvero con il 50% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, che compete, al ricorrere di determinate condizioni, al personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, che abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, al coordinatore unico ed al responsabile del procedimento a ai loro collaboratori. Diverso è l’oggetto della presente controversia riferita al compenso quale membro di commissione giudicatrice di gara e, d’altronde, ciò era stato evidenziato anche nella sentenza impugnata. Né la norma invocata dal ricorrente ed il relativo regolamento (DM 555/1999) possono ritenersi in qualche modo rilevanti per la valutazione delle questioni dibattute nel presente giudizio, che attengono a pretese prive di ogni riferimento ad aspetti giuridici e fattuali comuni.
4. Anche il secondo motivo è connotato da profili di inammissibilità per essere la censura, per come formulata, inidonea a scalfire sia la prima che la seconda ratio decidendi, posto che, pure per l’ipotesi che la posizione dei segretari, quanto al diritto al compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice, fosse equiparabile in tutto e per tutto a quella dei membri della stessa, non risulta in alcun modo contrastato l’impianto argomentativo della sentenza, fondato sulla riconducibilità dei compiti svolti a quelli propri del profilo di appartenenza ed alla mancata dimostrazione di un impegno qualitativo e quantitativo idoneo a giustificare un supplemento di retribuzione.
5. Per tutte le svolte considerazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
7. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1bis, del citato D.P.R.
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